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Processo civile: la titolarità del diritto controverso, la prova e la non contestazione

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Inquadramento normativo: Art. 2697 c.c., Artt. 115 -116 c.p.c.

La titolarità del diritto controverso: La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con la loro negazione ( Cass., nn. 16904/2018, Cass. S.U., n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24070/2021). Appare evidente che la questione della titolarità del diritto controverso non attiene alla questione della legittimazione «ad causam». Ne consegue che essa, quando è oggetto di contestazione:

  • non costituisce eccezione in senso stretto (Cass. nn. 22902/2013; 17385/2015; 21235/ 2019; 21235/2019; 11744/2018; Cass. S.U. n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24758/2021);
  • è qualificata come mera difesa se non faccia riferimento a un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore (Cass. nn. 22902/2013; 17385/2015; 21235/ 2019; 21235/2019; 11744/2018; Cass. S.U. n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24758/2021);
  • si sostanzia in questioni di diritto o nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore (Cass. nn. 22902/2013; 17385/2015; 21235/ 2019; 21235/2019; 11744/2018; Cass. S.U. n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24758/2021);
  •  investendo i requisiti di accoglibilità della domanda (Cass. S.U. n. 2951/2016, richiamata da Cass., S.U, n. 15575/2021), è rilevabile di ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa (Cass. nn. 22902/2013; 17385/2015; 21235/ 2019; 21235/2019; 11744/2018; Cass. S.U. n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24758/2021) e, in sede di legittimità, se non occorrano indagini di fatto da compiere (Cass., S.U, n. 15575/2021)

La non contestazione della titolarità del diritto controverso: Quando la titolarità del diritto controverso non è oggetto di contestazione, tale mancanza e, quindi la non contestazione, assume rilevanza atteso che attiene a una questione (di merito). Se, poi, essa è stata valutata come fonte di problemi più delicati, dovrà essere attentamente valutata dal giudice. E ciò soprattutto ove la non contestazione non riguardi la sussistenza di un fatto storico, ma si riferisca a un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto. In tali casi, infatti, il semplice difetto di contestazione non impone alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (Cass., S.U. nn. 2951/2016, 11377/2015, Cass., n. 12729/2016, richiamate da Cass., n. 23721/2021).

Natura della contestazione della titolarità del diritto controverso: Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore - come su accennato - hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio. Ciò sta a significare che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione non può essere considerata:

  • non contestazione;
  • alterazione della ripartizione degli oneri probatori.

In queste ipotesi, tuttavia, resteranno ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass., n. 21938/2021).

Soggetto subentrato nella titolarità del diritto controverso e prova della relativa qualità: Il soggetto che eserciti il potere di impugnazione della sentenza, assumendo [...] di essere subentrato ex art. 111 cod. proc. civ. nella titolarità del diritto controverso, è esonerato […] dalla prova di tale sua qualità, in caso di mancata contestazione della stessa ad opera della controparte (Cass. n. 21181/2021). 

 

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