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Processo civile: la pubblicità obbligatoria degli atti esecutivi e le peculiarità

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Inquadramento normativo: Artt. 490 c.p.c.; Art. 173 ter disp att. c.p.c.

La pubblica notizia di un atto esecutivo: Se la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, il relativo avviso deve contenere tutti i dati di interesse per il pubblico e va inserito «sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento del predetto avviso e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili». Se oggetto dell'espropriazione sono i beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e i beni immobili, l'avviso di vendita va inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima. L'avviso in questione, su istanza dei creditori, può anche essere pubblicato quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte «sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale [...]. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore».

Avviso, delega al professionista e potere di scelta del delegato: Nell'ambito delle procedure esecutive, le operazioni di vendita possono essere delegate dal giudice a un professionista. Nella delega può essere attribuito un potere di scelta in merito ai siti internet preposti, ove pubblicizzare la vendita e pubblicare il relativo avviso. 

In tali casi il «potere di scelta del professionista deve intendersi come esercitabile esclusivamente nell'ambito dei siti autorizzati, previsti dal decreto ministeriale». Ne consegue che se il delegato effettua la pubblicità su un sito non compreso tra quelli "preposti", pone in essere una violazione della delega stessa, ancor prima ed oltre della disciplina applicabile alla pubblicità obbligatoria degli atti esecutivi. In queste ipotesi, a causa di tale violazione, la pubblicità in questione viene considerata omessa e ciò «determina senz'altro la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari [...] in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita» (Cass., nn. 9255/2015, 4542/2016, 27526/2014, Rv. 13824/2010, richiamate da Cass. civ., n. 18344/2019).

La pubblicità imposta dalla legge e le scelte discrezionali del giudice: Il giudice non può violare la legge mancando di disporre al pubblicità dell'atto esecutivo prevista dalla legge come obbligatoria (Cass., n. 8864/2011, richiamata da Cass. civ., n. 9255/2015). Se, tuttavia, il magistrato prevede una pubblicità straordinaria o modalità diverse da quella previste per le pubblicità obbligatorie, ove tali scelte siano trasfuse nell'ordinanza che disciplina, ad esempio, la vendita di un bene pignorato, esse non potranno essere violate. E ciò anche se esse fossero eccedenti il minimo previsto dalla normativa. «Infatti, una volta che il giudice abbia estrinsecato la sua potestà di disporre strumenti ulteriori di pubblicità (unico limite incontrando egli nel non potere esentare alcuno dall'osservanza delle forme obbligatorie od imporre modalità contra legem), evidentemente in rapporto alla peculiarità della fattispecie o anche solo per scelte gestionali complessive, la vendita - ed ogni suo adempimento correlato - deve seguire indefettibilmente secondo le specifiche modalità disposte con l'ordinanza» (Cass. civ., n. 9255/2015). 

Avviso di vendita all'incanto di bene immobile ed erronea indicazione dell'estensione del terreno: Se nell'avviso di vendita all'incanto di un bene immobile predisposto dal notaio e pubblicato, viene riportata un'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta sul sito, tale circostanza non inficia la pubblicità. E ciò ove questa sia stata bene eseguita, essendo stata correttamente indicata la consistenza del bene e allegata la perizia integrale. In tali ipotesi, infatti, l'errore materiale verificatosi nell'avviso non trae in inganno i partecipanti all'incanto, essendo facilmente riconoscibile in base alle risultanze della consulenza tecnica e alla consistenza del terreno. La valutazione che il giudice fa, in questi casi, nel ritenere irrilevante il suddetto errore è una valutazione di stretto merito che, se congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. civ., n. 15729/2011).

Pubblicità e vendita di beni in liquidazione: «Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. In ogni caso al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore effettua la pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, c.p.c., almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva» (Cass. civ., n. 22383/2019). 

 

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