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Processo civile: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

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Inquadramento normativo: Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorso per cassazione e il principio di autosufficienza: Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro, l'esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.). In tali casi si parla di principio di autosufficienza; principio, questo, che è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara prospettazione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se e in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso affermi trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti e documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 24340/2018, richiamata da Cass., n. 22363/2021).

Onere del ricorrente in ossequio del principio di autosufficienza: In virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare in quale atto sia stata allegata la circostanza che adduce a fondamento della sua censura e in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 24062/2017, richiamata da Cass. n.22582/2021), provvedendo alla trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. n. 16655/2016, richiamata da Cass. n.22582/2021). In buona sostanza, parte ricorrente non può: 

  •  omettere di trascrivere il contenuto delle difese spiegate (Cass. 6183/2018, richiamata da Cass. n.22582/2021);
  • limitarsi al mero richiamo dei verbali di causa (Cass. 6183/2018, richiamata da Cass. n.22582/2021).

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, infatti, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, "va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgano a individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del documento è sufficiente a far dichiarare l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 28184 del 2020, richiamata da Cass., n. 22316/2021). Ne consegue che se il ricorrente denuncia l'omessa valutazione di prove documentali, egli ha l'onere di riportare nel ricorso il contenuto dei documenti che si assume non essere stati valutati dal giudice del merito. A tal fine, parte ricorrente deve: 

  • trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione per consentire il vaglio di decisività (Cass. n. 13625 del 2019, richiamata da Cass., n. 22316/2021 );
  • specificare gli argomenti, deduzioni o istanza che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate dal giudice del merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assume il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancor meno di considerare i documenti stessi ai fini della decisione (Cass. n. 13625 del 2019, richiamata da Cass., n. 22316/2021 ).

Questione giuridica implicante un accertamento di fatto e principio di autosufficienza: Secondo la giurisprudenza qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., nn. 32804/2019, 2038/2019, 20694/2018, richiamata da Cass., n. 21831/2021). 

 

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