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Procedimenti disciplinari avvocati, termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

Il termine di quindici giorni, fissato dall´art. 50 r.d.l. n. 1578/33 (ratione temporis applicabile) per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
E´ stato ribadito dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), con sentenza del 16 luglio 2015, n. 96.

NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 64
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall´art. 37 vecchia legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d´iscrizione o cancellazione dall´albo).

 

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