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Privacy e casi di Coronavirus in condomìnio

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Riferimenti normativi: Artt. 2 e 32 Cost. - Art.5 Regolamento europeo sulla privacy n.679/2016- D.P.C.M. 9/3/2020 - Istituto Superiore di Sanità Rapporto Covid -19 n.3 del 14/03/2020 - Decreto cura Italia del 16 marzo 2020.

Focus:La tutela della salute deve essere garantita in ogni comunità specie nel momento attuale di pandemia. Come si raccordano i diritti inderogabili di solidarietà sociale e della salute della collettività, garantiti dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, con il concetto della privacy in condomìnio?

Principi generali: La privacy è un diritto costituzionale del singolo di decidere da sé sulla divulgazione e sull'uso dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato, nel rispetto dei principi di cui all'art.5 del Regolamento europeo sulla privacy (General Data Protection Regulation) n.679/2016, adottando misure approvate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Il Comitato europeo per la protezione dei dati, con nota del 19 marzo 2020, ha precisato che le norme del Regolamento del 2016 non ostacolano l'adozione di misure per il contrasto della pandemia.

In buona sostanza, le disposizioni sulla privacy nell'attuale contesto emergenziale non si propongono solo di proteggere l'individuo da intrusioni nella propria sfera privata ma di contemperare l'interesse individuale al controllo dei dati con l'interesse collettivo alla circolazione delle informazioni al fine di preservare il bene superiore della salute pubblica. Il Garante della privacy, a tal proposito, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, ha espresso parere favorevole sulle misure previste dal Governo ampiamente derogatorie delle regole generali e tali che i soggetti possono conferire le autorizzazioni al trattamento dei dati personali, previste dal codice privacy (D.Lgs.n.196 del 30/6/2003), con modalità semplificate, e, anche oralmente.

Il Ministero della Salute, già con la circolare n.3190 del 3 febbraio 2020, ha invitato tutti ad adottare le comuni misure preventive per contrastare la diffusione del virus. Nei condomìni tale compito è affidato agli amministratori condomìniali, i quali devono dare ai condòmini tutte le informazioni necessarie, raccomandate dal Ministero della Salute, per evitare il contagio.

Ma rientra tra i compiti dell'amministratore diffondere anche l'identità del condòmino che si ammala di Coronavirus per salvaguardare la salute delle famiglie che abitano nello stesso stabile? La risposta ci viene implicitamente data dal Garante della privacy il quale ha precisato che la prevenzione della diffusione di Covid-19 deve essere svolta solo da soggetti che istituzionalmente esercitino funzioni sanitarie che devono adottare i provvedimenti adeguati per isolare e mettere in quarantena le persone contagiate al fine di proteggere l'intero territorio. 

E' chiaro, quindi, che tenute a raccogliere i dati informativi in caso di condòmino contagiato saranno solo le autorità sanitarie ma non gli amministratori condomìnialiIn pratica, quindi, è compito degli amministratori segnalare ai residenti dello stabile che si sono verificati uno o più casi di persone accertate positive al virus senza indicarne, però, i nominativi e i familiari, onde evitare che le informazioni possano essere divulgate al di fuori del condomìnio anche a chi non ha interesse alla notizia e che, di conseguenza, possano crearsi forme di ghettizzazione. Egli deve, altresì, invitare tutti alla massima cautela e provvedere alla sanificazione del condomìnio.

 

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