Contrariamente a quanto in molti credono, l´obbligo degli avvocati, per come recentemente introdotto, di redigere un preventivo scritto prescinde da una richiesta del cliente in tal senso, e la sua mancata posta in essere è passibile di integrare un illecito disciplinare a carico del legale.
Le problematiche in campo sono quindi tante, e complesse e, al fine di districarsi meglio entro una disciplina di un certo momento, pubblichiamo l´importante contributo di un Collega apparso su una delle più prestigiose riviste giuridiche* che potrebbe aiutare molti Colleghi a districarsi al meglio.
Il presente elaborato si propone di esaminare alcune delle principali problematiche giuridicamente rilevanti che potrebbero sorgere nel corso del rapporto tra l´avvocato ed il cliente a seguito dell´estensione dell´obbligo - che attualmente prescinde da una specifica richiesta formulata dal medesimo cliente - a redigere un preventivo riferito ad ogni singolo incarico affidatogli, la cui inosservanza può integrare un illecito disciplinare.
Premessa
La recente estensione incondizionata dell´obbligatorietà del preventivo (introdotto dal D.L. 4 gennaio 2012, n. 1, per i tutti i professionisti, salvo, re melius perpensa, la previsione per gli avvocati, della limitazione dell´obbligo anzidetto ai soli casi di "richiesta" formulata in tal senso dal cliente, ai sensi e per effetto dell´art. 13, comma 5, L. 31 dicembre 2012, n. 247 recante la Nuova disciplina dell´ordinamento della professione forense) da parte dell´avvocato al proprio cliente ad opera della L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), nel contribuire alla commercializzazione della professione forense, ripropone all´attualità, alcune questioni di rilevante interesse giuridico per le stesse parti del rapporto professionale.
E´ opportuno premettere, che il legislatore non ha inteso sanzionare sul piano civilistico il comportamento dell´avvocato che ometta di rispettare l´obbligo di fornire al cliente un preventivo scritto, limitandosi a prevederne unicamente una possibile responsabilità rilevante a fini disciplinari.
In altre parole, dalla mancata osservanza della norma che obbliga l´avvocato a redigere un preventivo scritto da consegnare al cliente, non consegue alcuna nullità e/o annullabilità del contratto di patrocinio né tantomeno del mandato ad litem.
Il rapporto si considera instaurato correttamente anche senza un preventivo scritto, e, quindi, resta perfettamente valido ed efficace sul piano normativo, per cui, in caso di controversia tra l´assistito ed il legale riguardo l´ammontare del corrispettivo dovuto sarà il giudice a determinare il compenso secondo i parametri del decreto ministeriale vigente.
La ragione di ciò, la si potrebbe forse individuare nella volontà del legislatore di non comprimere il principio della libertà di forma che si ricava dall´art. 1325 c.c., atteso che compromissioni di quest´ultima sono da considerarsi di carattere eccezionale, atteso che la previsione di una determinata forma contrattuale costituisce essa stessa un limite all´autonomia privata delle parti di cui all´art. 1322 c.c., la cui giustificazione discende unicamente dalla necessità di tutelare per via legislativa, determinati interessi meritevoli, come peraltro si evince dall´ultimo periodo dell´art. 1350 c.c. circa gli atti che devono farsi per iscritto, laddove si riferisce per l´appunto, agli altri atti specificamente indicati dalla legge.
Ma, al riguardo, si potrebbe obiettare che se la ratio legis è davvero quella di garantire all´utente dei servizi legali la trasparenza dei costi dell´avvocato, favorendo la libertà di contrattazione, per sviluppare la concorrenza tra professionisti, non si comprende come mai l´estensione generalizzata dell´obbligatorietà di fornire un preventivo dettagliato dei costi della prestazione richiesta all´avvocato non sia stato tutelato dal legislatore con una previsione di sanzioni valide anche sul piano squisitamente civilistico oltre che deontologico.
Preventivo e contratto di Patrocinio
E´ opportuno precisare che preventivo e contratto di patrocinio sono due scritture private distinte, che possono anche fondersi in un unico atto ma soltanto per scelta del professionista forense, non sussistendo alcun obbligo in tale senso, attesa la differente ratio e finalità informativa.
Infatti quello che comunemente viene definito contratto di patrocinio tra l´avvocato ed il proprio cliente è un contratto d´opera intellettuale definito dall´art. 2230 c.c. come il rapporto nel quale una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un´opera, o servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (in dottrina cfr. U. Perfetti, Patrocinio dell´avvocato, in Il Libro dell´anno del diritto, 2013, Roma).
A sua volta il negozio bilaterale del mandato professionale di cui sopra, si distingue dalla procura ad litem, che costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, come più volte ribadito in giurisprudenza (Cfr. ex multis, Cass. 6 luglio 2015, n. 13927).
Il preventivo cui si riferisce l´art. 13, comma 5, L. n. 247/2012 novellato dalla L. n. 124/2017 è invece la specifica dettagliata dei compensi dovuti all´avvocato dal proprio cliente che di regola, come da prassi, segue - non precede - il conferimento dell´incarico professionale (mandato) da parte del cliente e la relativa accettazione dello stesso da parte dell´avvocato.
Il Preventivo nella fase litigiosa
Fatta questa premessa, con riferimento al preventivo scritto divenuto a seguito della recente modifica normativa obbligatorio per ciascun avvocato con riferimento ad ogni incarico conferito dal cliente, in primo luogo è d´obbligo chiedersi che valenza ha per il giudice investito della liquidazione del compenso professionale la sottoscrizione del preventivo di cui si discute in un eventuale giudizio contenzioso tra l´avvocato ed il proprio cliente?
In altri termini, può il giudice discostarsi dalle cifre convenute dalle parti nella scrittura privata che altro non è se non un vero e proprio contratto?
E´ una questione sicuramente rilevante per entrambe le parti, giacché lo stesso giudice della causa può discostarsi dai compensi previsti nei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 vigente riducendoli od aumentandoli entro limiti ben precisi, ricorrendo tutta una serie di condizioni ed elementi che di fatto, sfuggono ad una preventiva classificazione e/o individuazione, risultando influenzati dall´alea del giudizio.
Preventivo e clausole vessatorie
Una seconda ma non meno importante quaestio juris è costituita dalla giusta considerazione della validità di ogni singola clausola contenuta nel preventivo ed in particolare, di quelle che, di fatto, possono integrare elementi di vessatorietà per il cliente, a maggiore ragione se riveste la qualità di consumatore.
Ebbene, in tale ipotesi è necessaria una specifica approvazione per iscritto delle stesse clausole ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 1341 c.c.?
Il Preventivo è un atto soggetto a registrazione?
Altra questione di sicuro interesse per gli addetti ai lavori discende dalla stessa natura di scrittura privata del preventivo, che una volta accettato, integra un contratto a tutti gli effetti di legge, vincolante tra le parti, ed in quanto tale, come tutti gli atti privati si pone il seguente dilemma: per la legge rientra tra gli atti soggetti a registrazione con relativa sussistenza dell´obbligo di tassazione in base al valore dell´atto?
Al riguardo è opportuno ricordare come in un recente passato, già in materia di decreti ingiuntivi conseguiti da avvocati per il recupero delle proprie spettanze professionali nei confronti di propri clienti, può verificarsi l´assoggettamento a doppia imposta di registro: viene infatti tassato sia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, o dal giudice di Pace, quale atto giudiziario, sulla base dell´opinamento reso dal Consiglio dell´Ordine degli Avvocati, sia il presunto contratto verbale di prestazione d´opera professionale, che costituisce il presupposto dell´attività svolta, nonostante il decreto ingiuntivo conseguito non risulti emesso dal giudice sulla base di un contratto scritto o verbale, ed in assenza di qualsivoglia menzione nel testo del ricorso per ingiunzione del conferimento di uno specifico mandato professionale.
Quid juris allora in un prossimo futuro, quando assumerà sempre più frequentemente, a proprio fondamento documentale per conseguire il decreto ingiuntivo il preventivo dei compensi proposto dall´avvocato ed accettato dal cliente?
Secondo la Direzione Regionale delle Entrate dell´Emilia Romagna, con parere reso in data 26 agosto 2013, reperibile on line sul sito www.bolognaforense.net, in ordine alla suddetta fattispecie, il giudice in sede monitoria valuta la domanda proposta (dall´avvocato) sulla base di un rapporto sostanziale (contratto di patrocinio o preventivo scritto), in ragione di un impegno assunto e non onorato dalla parte convenuta (cliente), rappresentando tale rapporto, la disposizione che l´art. 22 comma 1 D.p.r. n.131/1986 identifica come rilevante ai fini fiscali.
In particolare, secondo la Circolare 34/E del 30 marzo 2001 lett. C) n. 2, e la Risoluzione n. 46 del 5 luglio 2013, ricorre la condizione per sottoporre a tassazione il contratto di patrocinio allorquando il contratto verbale è inequivocabilmente enunciato nell´atto giudiziario ed è possibile identificarne con chiarezza il contenuto negoziale; le parti del rapporto ad esso sotteso e le parti del procedimento monitorio sono le medesime; il contratto verbale (di patrocinio) non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 131/1986) e il rapporto sottostante pur formalmente cessato manifesta un residuo contenuto da eseguire(pagamento coattivo dei compensi) che trova nell´enunciazione in atto giudiziario la legittimità della sua imposizione.
Pertanto, se è possibile sottoporre a tassazione un contratto di patrocinio stipulato verbalmente, a maggiore ragione dovrebbe esserlo uno concluso in forma scritta.
E´ evidente che nel caso costituito dal preventivo dovrebbe trattarsi di un´atto soggetto a registrazione in caso d´uso, In questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma onere, affinché si possa trarre interesse dal suo "uso".
Tuttavia, il preventivo sottoscritto anche per accettazione da ambo le parti del rapporto, così come il contratto di patrocinio, a maggiore ragione se contemplati in un unico atto, può essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata la relativa imposta?
Inoltre, tali atti (preventivo e contratto di patrocinio) non facendo parte degli atti squisitamente processuali, come ad esempio il mandato ad litem, al pari di un qualsiasi contratto di diritto privato, scontano anche l´imposta di bollo nella misura di legge?
Il "caso d´uso" si ha quando l´atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l´imposta nel momento in cui l´atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un´attività amministrativa.
Ma in questa ipotesi, quid juris se l´avvocato in assenza di registrazione chiede il pagamento del compenso stabilito per ciascuna fase del processo?
E´ evidente che ricorrendo tale eventualità, potrebbe ritenersi sussistente una responsabilità per la mancata o tardiva registrazione, ma di che tipo, solidale od esclusivamente a carico del singolo professionista per le sanzioni irrogate dall´Amministrazione finanziaria per l´omesso od il ritardo nella registrazione della scrittura privata costituita dal preventivo?
Cosa accade se il cliente viene infatti sanzionato dall´Amministrazione finanziaria per la mancata registrazione tempestiva dell´atto (preventivo accettato e sottoscritto) a fronte della successiva richiesta giudiziale (ad esempio, con richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo) di pagamento del compenso professionale da parte dell´avvocato durante od al termine dell´attività svolta da quest´ultimo?
Nonostante l´obbligo di registrazione degli atti privati sussista a carico di tutte le parti del rapporto nei confronti dell´Amministrazione finanziaria, nell´eventualità in cui si verifichi il caso di cui si discorre, può il cliente agire nei confronti dell´avvocato per ottenere il rimborso delle sanzioni irrogate in caso di omessa o tardiva registrazione del preventivo?
Preventivo e Fisco
Altro tema rilevante sul piano squisitamente fiscale è la previsione del pagamento a fasi con la clausola che il mancato pagamento entro il singolo termine stabilito costituisce causa di risoluzione dello stesso preventivo.
Quid juris in caso di controllo e/o verifica da parte dei competenti organi dell´Amministrazione finanziaria nel caso in cui il professionista forense decida di non avvalersi della risoluzione contrattuale, ma di continuare nell´attività difensiva già in essere, nonostante l´inadempimento del proprio cliente ad una precisa obbligazione convenuta di comune accordo?
L´avvocato è comunque tenuto a dimostrare di non avere percepito alcun compenso dal proprio cliente per l´attività prestata ed in corso riferita allo specifico incarico ricevuto di cui al preventivo formalmente accettato e sottoscritto dallo stesso cliente al fine di non incorrere nell´irrogazione di possibili sanzioni da parte del Fisco?
Analoga problematica si porrà allorquando si convenga per iscritto in fase di redazione del preventivo che all´avvocato sarà riconosciuta l´eventuale differenza del compenso convenuto rispetto a quello liquidato giudizialmente, in presenza di un inadempimento del cliente.
Infatti, anche in tale ipotesi, si presenta la problematica innanzi evidenziata per il professionista chiamato a giustificare la minore fatturazione del compenso maturato per l´attività prestata nei confronti del proprio cliente, che per quanto attiene alla posizione assunta dal medesimo professionista nei confronti dell´Amministrazione finanziaria non può certo ritenersi comprovata dal semplice mancato pagamento della differenza espressamente convenuta a proprio favore in assenza di ulteriori elementi e riscontri oggettivi.
Aggiungasi che ad incrementare l´incertezza per il professionista, contribuisce all´attualità l´assenza di pronunce giurisprudenziali legittimità e di merito edite sulle questioni di cui si è detto sopra, circostanza quest´ultima comprovata dalla specifica previsione legislativa volta a statuire l´obbligatorietà della redazione del preventivo scritto a prescindere dalla richiesta ad hoc formulata in tale senso dal cliente dell´avvocato.
E´ infatti evidente che l´insuccesso della norma racchiusa nell´art. 13 comma 5 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 che di fatto condizionava tale obbligatorietà alla preventiva richiesta formulata in tale senso dal cliente dell´avvocato ha indotto il legislatore ad intervenire elidendo tale condizione, costituita per l´appunto dalla richiesta del patrocinato che oggi non è più necessaria essendo l´avvocato obbligato sempre e comunque a redigere un preventivo scritto relativo al singolo incarico affidatogli dal cliente.
Preventivo e Codice deontologico forense
Sul piano deontologico, l´art. 27 dell´ultima stesura del codice approvato dal Cnf nella seduta del 31 gennaio 2014, pubblicato in GU serie generale n.241 del 16 ottobre 2014 disponibile sul sito on line istituzionale http://www.consiglionazionaleforense.it, attualmente vigente al momento in cui è entrata in vigore la Legge annuale sul mercato e la concorrenza prevede al comma 2 che l´avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l´incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
Sembrerebbe di comprendere che per assolvere all´obbligo del preventivo scritto, all´avvocato sarà sufficiente richiamare per la determinazione del proprio compenso liberamente pattuito con il cliente l´importo medio di cui ai parametri del vigente D.M. n. 55/2014 oltre al rimborso delle spese forfettarie di quelle sostenute e documentate, maggiorati di iva e cap come per legge in ragione del valore della causa o della prestazione richiesta, invitando il cliente a sottoscriverlo.
Infatti, l´art. 13, comma 7 stabilisce testualmente che i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l´unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
Quale migliore soluzione se lo scopo del legislatore è davvero quello di favorire la trasparenza dei compensi richiesti dall´avvocato al proprio cliente nel rispetto della concorrenza nell´economia di libero mercato, come sembrerebbe di comprendere dalla stessa piana lettura del dettato normativo, in cui, come già precisato innanzi, si obbliga il professionista forense - senza prevedere alcuna sanzione sul piano civilistico se non la possibile violazione rilevante sul piano squisitamente deontologico della condotta di trasparenza - a specificare nei confronti del proprio cliente le modalità attraverso cui determinare il proprio compenso per l´attività espletata?
L´obbligo di rendere edotto il cliente di ogni utile informazione concernente l´espletamento dell´incarico professionale, potrebbe infatti ritenersi separatamente assolto in occasione della proposta di sottoscrizione di un "contratto di patrocinio", da non confondersi con il "preventivo" oggetto del presente lavoro che, nella prassi, rappresenta uno step ulteriore che segue e non anticipa la conclusione del primo (non avrebbe alcun senso parlare di quanto costa la prestazione oggetto del mandato professionale se prima il professionista ed il cliente non decidono se concludere o meno quest´ultimo).
Da ultimo: quid juris se il cliente si rifiuta di sottoscrivere il preventivo che l´avvocato ha l´obbligo di presentare per iscritto? Poiché l´obbligo in parola esiste soltanto per l´avvocato a prescindere dalla richiesta del cliente, cosa succede se l´assistito, per una qualche ragione od anche eventualmente a prescindere da una determinata ragione, più semplicemente rifiuta di sottoscrivere il preventivo sottoposto dal proprio legale, ad esempio affermando di non averlo mai richiesto? Ricorrendo tale ipotesi esiste comunque o no un problema deontologico per l´avvocato nel momento in cui accetta di difendere ugualmente il proprio assistito? La modifica normativa si limita soltanto ad eliminare le parole "a richiesta" lasciando aperta la porta anche a quest´ultima problematica.
Fonte:
Quotidiano Giuridico - pubblicato giovedì 14 settembre 2017 dall´autore Amendolagine Vito, Avvocato in Bari