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Chiamati a lavorare oltre 6 giorni senza pausa, Cassazione: danno da usura presunto, diritto ad indennità

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17966/16 depositata il 13 settembre, definendo in sede di legittimità un giudizio nel quale era parte una ditta condannata in primo grado al pagamento in favore dei propri dipendenti di una indennità compensativa del lavoro prestato, per effetto di turnazione, nel settimo e ottavo giorno consecutivo.
Nel caso de quo, la Corte d´appello di Roma, in totale riforma della pronuncia di prime cure, aveva rigettato la domanda, in quanto la peculiare turnazione articolata su sette od otto giorni consecutivi sarebbe stata stabilita proprio per venire incontro ad una richiesta dei dipendenti in modo che, lavorandosi oltre il sesto giorno consecutivo, il riposo non venisse a coincidere sempre con lo stesso giorno della settimana, ma potesse essere accorpato con altri giorni di riposo e coincidere anche con il sabato o con la domenica.
Per la cassazione della sentenza avevano proposto ricorso i lavoratori, la cui domanda ha trovato accoglimento da parte dei Supremi Giudici.
Ha infatti precisato il Supremo Collegio che, in ipotesi di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, il danno da usura psicofisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro e alla sua penosità (danno diverso da quello biologico, eventuale e ulteriore, che si concretizza in una infermità del lavoratore determinata dall´attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita da puntuali riposi settimanali) deve ritenersi presunto circa l´an.
La ratio decidendi della impugnata sentenza, ha aggiunto il Supremo Collegio, si rivela erronea sotto plurimi profili là dove ha escluso la maggior penosità del lavoro prestato per oltre sei giorni consecutivi - e, quindi, l´indennità rivendicata dagli attori - in quanto la turnazione articolata su più di sei giorni lavorativi consecutivi senza riposo sarebbe stata adottata "per venire incontro alla richiesta dei lavoratori" come detto in "incipit".
Si tratta però, ha sottolineato la Corte, di una erronea applicazione del principio di non contestazione.
Costante giurisprudenza ha da tempo infatti affermato che tale principio riguarda i fatti primari e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria.
Ragion per cui, nella fattispecie, ha concluso la Sezione, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall´eventuale ulteriore danno biologico, che invece si concretizza in un´infermità determinata da una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali. Nella prima evenienza, il danno può essere presunto riguardo all´an e il suo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte d´appello di Roma in diversa composizione, chiamata dalla Suprema Corte ad attenersi ai seguenti principi di diritto:
"Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416 co. 2 c.p.c. non si applica alle mere difese, fra cui rientra anche l´assunto del datore di lavoro di aver stabilito una data turnazione fra i propri dipendenti per venire incontro ad una loro richiesta";
"In tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall´eventuale ulteriore danno".
Sentenza allegata
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