Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Corrispondenza rinvenuta nel...cassonetto, portalettere licenziato, Cassazione: era il minimo!

Lo ha stabilito la suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 1695, depositata il 23 gennaio.
Nel caso in questione, la logica della decisione dei Supremi Giudici emerge dal giudizio di proporzionalità operato. In questo giudizio, la valutazione della gravità della condotta del portalettere è rimessa al giudice del merito, e se congruamente motivata - come qui accaduto, avendo la Corte spiegato la ricorrenza di un attentato alla regolarità e sicurezza del servizio postale e la sussistenza di un danno grave alla Società e ai terzi - è insindacabile innanzi al Supremo Collegio.

Antefatto

La Corte d´Appello di Roma, confermava con sentenza la decisione resa dal Tribunale di Latina, e rigettava la domanda proposta da A. T. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare dalla predetta Società intimata al primo in relazione all´addebito di responsabilità a seguito del rinvenimento in un cassonetto di 119 oggetti di corrispondenza la cui consegna era di competenza della zona assegnata al ricorrente. Per la cassazione di tale decisione ricorreva lavoratore.

Motivi della decisione

La decisione della Corte territoriale è stata confermata dai Giudici di Piazza Cavour, che hanno condiviso che l´addebito consistesse nella violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura della prestazione del portalettere, concretantesi nel dovere di garantire la custodia degli invii postali da consegnare, a nulla valendo la "giustificazione" fornita dal postino che aveva ritenuto il suo comportamento "inerte" e non tale da far cadere il vincolo fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro.
Il provvedimento posto in essere dall´ azienda è stato ritenuto, dunque, congruo dai Giudici Supremi che hanno ravvisato dunque nella condotta del dipendente una grave «violazione del dovere di diligenza» anche e soprattutto in virtù della natura della prestazione che deve garantire il recapito della posta a terze persone.
In tale ottica, in virtù del doppio danno grave arrecato dal postino sia al datore di lavoro sia alle persone destinatarie del servizio, i Giudici di Cassazione hanno rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo del tutto congrua e proporzionale al fatto l´irrogazione del licenziamento.
Si allega Sentenza.


Documenti allegati
Dimensione: 15,18 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Assegno di natalità alle madri, istruzioni Inps su...
Roma, accostò il M5S alla mafia: ex sindaco Marino...

Cerca nel sito