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Riferimenti normativi:Artt.2043-2051 Codice civile
Focus: Le impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio condo-miniale costituiscono spesso una via di accesso negli appartamenti condominiali. In caso di furto, durante l'esecuzione delle opere, da parte di terzi ignoti che, grazie alla presenza dei ponteggi, si introducono in una delle unità immobiliari ci si chiede su chi incombe la responsabilità che il condòmino danneggiato può far valere in ambito civile. La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26691 del 22/10/2018, si è espressa consolidando il principio della responsabilità solidale tra l'impresa appaltatrice e il condomìnio per i danni connessi al furto. E' configurabile la responsabilità dell'imprenditore, ex art. 2043 cod. civ., per omessa diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, e la responsabilità del condomìnio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia cui è obbligato come soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
Principi generali: La ditta appaltatrice dell'installazione dei ponteggi a ridosso di un edificio in condominio per la manutenzione dello stabile ha la responsabilità della loro custodia.
Responsabilità dell'impresa - La custodia non deve intendersi, in senso lato, come vigilanza del cantiere ma come la diligenzanell'apporre una serie di dispositivi che rendono difficile l'utilizzo dell'impalcatura: barriere d'accesso, luci che lo illuminano e consentono di visualizzare eventuali estranei in ore notturne, sistemi di videosorveglianza, guardianìa, ecc. In buona sostanza, la ditta è responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove tutti o una parte dei predetti accorgimenti non siano apprestati,in caso di furto in appartamento condominiale commesso da ignoti con accesso dalle impalcature installate per ristrutturare l'edificio.Il tal caso risponderà del furto per colpa ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo del ponteggio (Ordinanza Cass.n.15176 del 20/06/2017).
Responsabilità del condomìnio - In passato la Suprema Corte riteneva sussistere una responsabilità oggettiva o presunta del condomìnio, ex art.2051 c.c., per il furto verificatosi attraverso le impalcature. Responsabilità oggettiva a causa dell'omessa vigilanza da parte del rappresentante legale del condomìnio circa l'espletamento, da parte dell'impresa, di tutti gli oneri a carico della stessa sui lavori affidategli.
A tale orientamento è seguita la pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n.15176 del 20/06/2017, si è espressa nel senso che << non sembra sussistere una responsabilità oggettiva per omessa vigilanza o custodia dell'impalcatura in capo al committente che ha consentito l'installazione. Solo qualora si accerti e si dimostri che il condomìnio committente ha disatteso di fatto gli obblighi di vigilanza sull'attività dell'appaltatore potrà rispondere del furto per colpa in concorso con l'appaltatore>>. Responsabilità da escludere, quindi, laddove si riconosce esclusivamente a carico dell'appaltatore una responsabilità ordinaria per colpa ex art. 2043 c.c. In pratica, ferma restando la responsabilità per culpa in eligendo, cioè per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, potrebbe ipotizzarsi una responsabilità del condomìnio in concorso con l'appaltatore per omessa vigilanza e custodia dell'impalcature, ai sensi dell'art.2051 c.c., nel caso in cui l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore materiale delle direttive del committente ed abbia agito quale nudus minister senza alcuna autonomia. Conseguentemente, in caso di omissioni, non può riconoscersi automaticamente una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al condomìnio, in quanto quest'ultimo ha semplicemente consentito l'installazione dell'impalcatura. In altri termini, nell'accertare i fatti, spetta al giudice di merito la verifica dei limiti dei poteri di vigilanza del condominio e riscontrare l'eventuale responsabilità concorrente con quella dell'appaltatore per omissione degli obblighi di vigilanza ex art. 2043 c.c.
Responsabilità solidale: La Corte di Cassazione con ordinanza n. 26691 del 22/10/2018 ha accolto il ricorso di un condòmino che aveva citato in giudizio il condomìnio e l'impresa appaltatrice dei lavori, chiedendone la condanna in solido, per il furto di preziosi e denaro subito ad opera di ignoti, che si erano introdotti nel proprio appartamento attraverso i ponteggi lasciati incustoditi dall'impresa. La Suprema Corte ha evidenziato che la culpa in vigilando è estranea al dettato dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per le cose in custodia in quanto il condominìo è custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi. A maggior ragione, nella fattispecie, esso ha sollecitato l'impresa ad adottare le misure necessarie ad evitare illeciti da parte di terzi.L'indagine del giudice volta a stabilire la culpa in vigilando deve essere diretta a stabilire solo se vi sia un nesso di causalità tra i due eventi. "Più precisamente occorre valutare, ai fini dell'esclusione di responsabilità prevista dalla norma citata, se nella sequenza causale che ha portato al furto sussista il caso fortuito oppure vi sia stata una colpevole inerzia dell'impresa (ancorché sollecitata) nel predisporre le cautele o rimuovere la struttura".
Ha, dunque,concluso la Corte riaffermando il principio secondo il quale "nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'im-prenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi nonché la responsabilità del condominio ex art.2051 c.c., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura".
Condòmino danneggiato e risarcimento del danno: il fatto illecito, cioè l'aver subito il furto e l'omessa predisposizione delle cautele, il nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, il dolo o la colpa dell'autore del fatto illecito e la misura del danno, devono essere dimostrati dinanzi al giudice civile dal condòmino danneggiato.Il condomìnio, a sua volta, ha l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione, basata sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza, della sua responsabilità in qualità di custode ex art.2051 c.c. La sua responsabilità "può essere esclusa mediante la prova che l'evento dannoso è dipeso dal caso fortuito", cioè estraneo alla sua sfera di custodia, caso autonomo, imprevedibile ed eccezionale, e dalla colpa esclusiva del danneggiato" . Se persiste incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno il fatto ignoto rimane a carico del custode, in quanto non idoneo ad eliminare il nesso causale del furto. La responsabilità giuridica "è da addebitare al solo Condomìnio degli edifici" ove questi abbia omesso, pur su sollecitazione da parte dell'impresa appaltatrice, l'adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature (Trib. Milano, sent. n.4055 del 25/03/ 2014). In tale contesto, potrebbe essere chiamato a rispondere del danno anche il direttore dei lavori che, per conto del condomìnio, non abbia fatto tutto quanto in suo potere per eliminare la situazione di rischio.
Accertata la responsabilità dell'appaltatore e/o del committente per l'introduzione dei ladri dalle impalcature, la responsabilità del condomìnio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., in concorso con quella dell'appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull'attività di quest'ultimo. Pertanto, il condòmino derubato avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno extra contrattuale.Il risarcimen-to consiste nella reintegrazione del patrimonio del danneggiato allo stato in cui si sarebbe trovato se il furto non si fosse verificato e nel ripristino totale ed effettivo della situazione patrimoniale precedente.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.