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Pm "responsabile" dei reati da perseguire: la circolare del Csm ridisegna la Procura

Monarca illuminato o despota assoluto? Di certo la circolare del Csm approvata ieri dal plenum all´unanimità ridisegna l´ufficio di procura, per la prima volta in maniera compiuta a 10 anni dalla riforma dell´ordinamento giudiziario, e disegna la centralità del capo procuratore. Un intervento condiviso, che arriva dopo 3 anni di lavoro e decine di audizioni (dai procuratori generali ai sostituti), e che è in qualche modo necessaria per le «periodiche fibrillazioni interne a uffici requirenti, anche di grandi dimensioni, che in questi anni, sono state portate all´attenzione del Csm», si legge nella relazione introduttiva.

Pur senza avvicinarsi al modello americano di rappresentante della pubblica accusa, alcuni aspetti della circolare certo fanno riflettere. Per esempio, pur nel rispetto del principio dell´obbligatorietà dell´azione penale, il Procuratore può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, indicare i criteri prescelti, tenendo conto, tra l´altro, della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse a disposizione. Una sorta di programma sul quale però poi il Procuratore sarà chiamato, almeno a livello "politico". a rendere conto nel caso le priorità individuate si rivelassaro infondate o irragiungibili.

Nel progetto organizzativo, il Procuratore della Repubblica, definisce i criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari a singoli sostituti o a gruppi di essi e specifica che tali criteri devono assicurare una distribuzione equa e funzionale dei carichi di lavoro.

Importanti i criteri sugli istituti dell´assegnazione e della coassegnazione dei procedimenti, in particolare, si specifica che tanto l´assegnazione quanto la coassegnazione hanno effetto per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento e attribuiscono poi al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento stesso. Il Procuratore con l´atto di assegnazione o di coassegnazione può stabilire i criteri cui il sostituto deve attenersi.

Il Procuratore dovrà disciplinare le modalità di manifestazione dell´assenso obbligatorio per le misure cautelari, soprattutto quelle personali, perchè su quelle reali potrà invece formalizzare la volontà di non vincolarle a un assenso formale. Per garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell´azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui preventivamente trasmessi per l´apposizione del "visto". Il "visto" ha l´obiettivo di verificare, tra l´altro, la corretta attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica.

Anche il potere di revoca dell´assegnazione e della designazione è oggetto di un´articolata disciplina, i cui cardini sono rappresentati dall´individuazione dei presupposti, dalla necessità che la revoca sia effettuata come extrema ratio e dopo accurata interlocuzione, e dalla necessaria trasmissione dell´atto di revoca, delle osservazioni e delle eventuali controdeduzioni al Consiglio superiore della magistratura, che potrà formulare osservazioni rilievi.

Nella circolare è stato individuato uno statuto minimo delle attribuzioni del Procuratore Aggiunto,- figura semidirettiva per la quale il legislatore del 2006 non aveva individuato compiti e funzioni nell´architettura dell´ufficio, garantendo che a tale figura, al di là delle specifiche disposizioni organizzative, vengano effettivamente riconosciuti compiti di semidirezione.


Fonte: Sole 24 ore 17/11/2017 - art. G Negri

 

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