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Piano risanamento L.F., è sindacabile da parte del giudice della revocatoria

Con Sentenza n. 13719 del 05/07/2016, la Sezione Sesta Civile della Suprema Corte di Cassazione, occupandosi per la prima volta del piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nella versione applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), ha sancito la sindacabilità dello stesso da parte del giudice dell´azione revocatoria, chiarendo che quest´ultimo ha il dovere di compiere, con giudizio "ex ante", una verifica mirata alla manifesta attitudine all´attuazione del piano, del quale l´atto revocando costituisce uno strumento esecutivo.
Si allega Sentenza

 

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