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Permessi legge 104: come calcolarli nel lavoro a turni ed in quello part time

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Inquadramento normativo: art. 33 legge 104/1992; messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018.

Permessi ex legge 104: spettano ai lavoratori dipendenti che siano disabili in situazione di gravità ovvero ai genitori, coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di disabili in situazione di gravità.

Tali beneficiari possono fruire di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore; in caso di frazionamento, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando il seguente algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

In alternativa ai tre giorni di permesso mensili, i lavoratori disabili in situazione di gravità possono usufruire di permessi orari giornalieri (2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore).

Focus: l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti "a giornata", indipendentemente, cioè, sia dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana, sia dal numero di ore che il dipendente concretamente effettui nel giorno di interesse.

Con messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, l'INPS ha quindi chiarito come debba effettuarsi il calcolo dei giorni di permesso nel caso di lavoro a turni e di lavoro part-time. 

 Lavoro a turni: è una particolare modalità organizzativa dell'orario normale di lavoro scelto dall'azienda per una efficiente organizzazione dell'attività lavorativa; è diversa dal normale lavoro giornaliero, perché nel lavoro a turni l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.

L'articolo 1 del d.lgs. 66/03 definisce il lavoro a turni come "qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane".

Tale modalità organizzativa può comprendere sia il lavoro notturno che quello prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).

Lavoro notturno: l'INPS chiarisce che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione.

Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Lavoro durante i festivi: con il messaggio in commento, l'INPS ha chiarito che i permessi della legge 104 possono essere richiesti anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

 Lavoro part-time: consiste nella possibilità di lavorare per un numero di ore settimanali ridotte rispetto a quelle previste per il tempo pieno.

Il d.lgs. n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, che "il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa".

Ne deriva che anche il dipendente che lavori solo in alcuni giorni della settimana ha diritto a usufruire dei permessi ex legge 104, i quali vanno calcolati secondo la seguente formula indicata dall'INPS: (orario medio settimanale in part-time / orario medio settimanale a tempo pieno) x 3; il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia inferiore o superiore allo 0,50.

Ad esempio, nel caso di orario normale di lavoro settimanale pari a 38 ore, il lavoratore in part-time per 18 ore, avrà diritto a un giorno di permesso mensile. Il risultato è il frutto del seguente calcolo: (18/38) x 3 = 1,42 che arrotondato all'unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1.

Focus: la formula di cui sopra – che garantisce il riproporzionamento dei tre giorni di permesso – si applica solo in caso di part-time verticale (quando la l'attività di lavoro è svolta a tempo pieno ma soltanto in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno) e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni non andrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Analogo discorso vale per il part-time orizzontale (quando si riduce l'orario normale giornaliero), ove la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Frazionabilità in ore: nel caso in cui il lavoratore voglia frazionare in ore i tre giorni di permesso mensile, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi: (orario medio settimanale in part-time / numero medio dei giorni settimanali in full time) x 3.

Nome File: Messaggio-numero-3114-del-07-08-2018
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