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Per irregolare conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica condominiale sussiste responsabilità dell’amministratore?

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Riferimenti normativi: Art. 6 della L.n.689/1981- Art. 1136, comma 2, c.c.

Focus: L'isola ecologica condominiale è un'area recintata e sorvegliata attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti dai condòmini, utile soprattutto per risolvere il problema dell'esposizione di grandi quantità di rifiuti che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella raccolta porta a porta. Il condominio e l'amministratore sono responsabili in solido per rifiuti irregolarmente conferiti? Sulla questione si è pronunciata è la Corte di Cassazione con la sentenza n.4561/2023.

Principi generali: L'isola ecologica può essere realizzata su aree condominiali, mantenendo opportuna distanza dalle aree di passaggio, o, con l'autorizzazione del Comune, su porzioni di suolo pubblico. Sulla sua realizzazione decide l'assemblea condominiale con la maggioranza richiesta dall'art. 1136, comma 2, del codice civile, e i relativi costi, così come quelli delle eventuali opere accessorie, andranno suddivisi tra tutti i condòmini. Il conferimento dei rifiuti deve rispettare i criteri stabiliti dal regolamento comunale. 

Nel caso di specie, il Comune aveva sanzionato un condominio e il suo amministratore, per responsabilità solidale con l'autore materiale delle violazioni, essendo stato violato il regolamento comunale sui rifiuti urbani stante la presenza di rifiuti, all'interno dei contenitori assegnati al condominio per la raccolta differenziata, irregolarmente conferiti. Il condominio e l'amministratore si erano opposti all'ingiunzione di pagamento della sanzione, seguita al verbale di accertamento del Comune, ma il giudice di primo grado aveva respinto le loro opposizioni. La sentenza, pertanto, era stata impugnata dinanzi al Tribunale. L'appello, però, veniva rigettato per il condominio in quanto questo non aveva titolo per opporsi alle determinazioni amministrative contestate, atteso che esse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di altro condominio. Veniva, poi, respinta l'eccezione sollevata dall'amministratore di condominio che asseriva di non avere alcuna responsabilità in solido con il condominio. Nel merito, il Tribunale riconosceva la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore perché i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità entrambi. Con ricorso in Cassazione il condominio e l'amministratore impugnavano la sentenza di appello eccependo diversi motivi.

Tra questi i ricorrenti deducevano che l'amministrazione comunale non aveva dato prova dell'assegnazione diretta al condominio dei contenitori per i rifiuti. Assegnazione che è il presupposto degli obblighi di custodia e vigilanza e della relativa responsabilità del condominio. Lamentavano, altresì, che il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105/2005, non poteva attribuire al condominio ed al suo amministratore il dovere di vigilare sul regolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata. In particolare, veniva contestato il riconoscimento da parte del Tribunale, in violazione dell'art. 6 della L.n.689/1981, della responsabilità solidale dei ricorrenti e dell'autore materiale delle violazione posta in essere in quanto il condominio, cui i contenitori non erano mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario dei contenitori attraverso i quali era stato commesso l'illecito. Il Tribunale, invece, aveva trasformato la responsabilità soggettiva dell'autore della violazione in responsabilità oggettiva a carico della collettività condominiale. La Suprema Corte, in via preliminare, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal condominio, perché la statuizione del tribunale della mancata legittimazione del condominio a proporre l'opposizione era passata in giudicato, con l'effetto che il suddetto condominio difettava della legittimazione a proporre il ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha, invece, accolto il motivo del ricorso relativo alla responsabilità dell'amministratore del condominio ritenendolo non responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condòmini, in quanto "lo stesso svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato ( art. 1129, comma 15, cod. civ. ), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità ( art. 1130 cod. civ. ), e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l'esterno ( art. 1131 cod. civ.), ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale". Il giudice di legittimità ha affermato che, anche se il regolamento comunale fa espressamente obbligo agli utenti ed all'amministratore di custodire ed utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio, contrariamente alla tesi del giudice di appello, la responsabilità dell'amministratore per la violazione degli obblighi di custodia e di utilizzazione può configurarsi soltanto in via diretta e non in via solidale, per il mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione. Quindi, nel caso di specie, con riferimento all'utilizzazione ed alle violazioni contestate, consistite nell'inserimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata, l'amministratore del condominio non può essere chiamato a rispondere, solo perché riveste tale qualità, di tali violazioni, ma occorre dimostrare, al contrario, una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni.Infatti, nessuna norma di legge o principio in materia autorizza a imputare, a titolo di responsabilità solidale, all'amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condòmini. Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata. 

 

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