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Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento: quando è ammessa la prova testimoniale?

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Inquadramento normativo: Art. 2722 c.c.

Limiti alla prova testimoniale su patti aggiunti o contrari: La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (art. 2722 c.c.).

Le modifiche e le integrazioni dei contratti scritti: I contratti devono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro conclusione. Se, pertanto, le parti modificano o integrano un contratto scritto, dette modifiche o integrazioni devono necessariamente avvenire per iscritto e ciò in quanto vige il divieto di provare per testimoni patti aggiuntivi e modificativi di accordi scritti (Cass., nn. 12039/2000, 9867/2000, richiamate da Tribunale Piacenza, sentenza 19 maggio 2020).

Quando non opera il divieto di prova testimoniale su patti aggiunti o contrari? Il divieto in questione non opera quando la prova testimoniale:

  • è diretta non a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato, provando il fatto storico della sua esecuzione (Cass. civ., n.9952/2020, richiamata da Tribunale Agrigento, sentenza 21 luglio2020). E ciò in considerazione del fatto che il divieto dell'ammissione della prova testimoniale in questione vige con riferimento ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento finalizzati a modificarlo e non si estende all'ipotesi in cui si voglia provare la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che hanno determinato il consenso dei contraenti (Cass. civ., n. 9952/2020, richiamata da Tribunale Agrigento, sentenza 21 luglio 2020);
  •  è diretta a contestare una fattura atteso che il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, […] si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione (Cass. 5417/2014, richiamata da Cass. civ., n. 23414/2019) e non può quindi operare riguardo alla fattura, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale (Cass. civ., n. 23414/2019);
  • ove sia stato esercitato il diritto di recesso da un contratto, è diretta a ottenere elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento (Cass. n. 24807/2018, richiamata da Cass. civ., n. 15873/2019), nonché i comportamenti tenuti dalle parti nella fase precontrattuale al fine di rilevare se il recesso sia stato o meno giustificato (Cass. civ., n. 15873/2019).

Quando può essere eccepita l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c.? L'inammissibilità della prova testimoniale [...] derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo a essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino (Cass. n. 21443/2013, richiamata da Tribunale Frosinone, sentenza 14 agosto 2019). 

Casistica: Si ritiene che:

  • va provata per iscritto la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, atteso che detta pattuizione ha ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto (Civ. S.U., n.7246/2007, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza 6 novembre 2020);
  • a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile [...]. Tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé [...], ma si miri a provare […] circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo (Cass. civ., n. 25213/2014).

 

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