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Patrocina causa contro ex cliente prima decorso biennio, sanzione: ignorantia legis non excusat, anche in deontologia

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), con sentenza del 11 novembre 2015, n. 164, pubblicata nel sito del Consiglio il 27 giugno 2016.
Secondo il C.N.F., l´eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché dette norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell´ambito dell´esercizio professionale. In ogni caso, ha proseguito il Collegio, l´ignoranza non è comunque giustificabile dopo un certo periodo dall´introduzione di una norma deontologica a carattere innovativo (Nel caso di specie, al professionista veniva contestata la violazione dell´art. 51 cod.deont. per aver assunto un incarico contro un proprio ex cliente prima che fosse trascorso "almeno un biennio" dalla cessazione del rapporto professionale. L´avvocato impugnava la sanzione eccependo di aver ignorato in buona fede la nuova formulazione della norma -entrata in vigore già da circa 6 mesi al momento della condotta-, avendo egli fatto affidamento sulla previgente previsione deontologica che stabiliva un "ragionevole periodo di tempo", anziché un "biennio". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Sentenza allegata

 

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