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Il processo riassunto a norma dell´art. 50 c.p.c. continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini dell´applicazione del criterio di prevenzione, di cui all´art. 39, comma 2, c.p.c., in caso di continenza di cause, il tempo di inizio è quello dell´atto introduttivo proposto davanti al giudice incompetente, senza che abbia rilievo la successiva data di notificazione della comparsa di riassunzione.
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