Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con Sentenza n. 14750 resa all´udienza del 20 gennaio 2016 e depositata l´11 aprile 2016.
In particolare, la terza Sezione penale ha affermato che l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all´art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l’incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell’accusa ma esclusivamente una delibazione sull´inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell’idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva.
In allegato Sentenza
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