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Omessa comunicazione dati del conducente: disciplina e recenti orientamenti giurisprudenziali

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 Inquadramento normativo: artt. 126 bis e 180 C.d.S.

Violazioni del codice della strada e decurtazione dei punti dalla patente: Quando è rilasciata la patente, alla stessa viene attribuito un numero di venti punti. Nel caso si commettano infrazioni stradali, per alcune di esse possono essere previste sanzioni amministrative accessorie, tra cui quelle della decurtazione dei punti.

La comunicazione dei dati del conducente: Se l'accertamento della violazione delle norme del codice della strada che prevedono la su menzionata sanzione accessoria, nelle ipotesi previste dalla legge, avviene senza contestazione immediata, gli agenti accertatori notificano il verbale al proprietario del veicolo. Qualora quest'ultimo non era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, deve comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione, su invito dell'organo cui appartengono gli agenti accertatori.

Mancata comunicazione dei dati del conducente: Dalla mancata comunicazione dei dati in questione, senza giustificato e documentato motivo, consegue una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168.

Comunicazione negativa eseguita dal proprietario del veicolo: Qualora il mezzo è utilizzato da più persone e il proprietario non ricorda chi al momento dell'infrazione fosse alla guida, potrebbe inviare una comunicazione negativa che attesti tale circostanza. Sul punto, la giurisprudenza più volte è intervenuta affermando che il proprietario è tenuto sempre a essere a conoscenza di chi fosse il conducente, con l'ovvia conseguenza che la comunicazione negativa innanzi citata non lo esonera da responsabilità.  

Il proprietario del veicolo, in tali casi, sarebbe, in ogni caso, sanzionabile. E ciò in considerazione del fatto che la mancata conoscenza del conducente equivarrebbe a inosservanza del dovere di collaborazione, sancito dall'art. 180 del codice della strada. Secondo questa disposizione «chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734» (Cass. n. 12842/2009). Altro orientamento della giurisprudenza, invece, si è espresso, affermando che bisogna tenere distinta l'ipotesi in cui il proprietario di un mezzo ometta di collaborare, non fornendo alcuna informazione, dall'ipotesi in cui egli invia una comunicazione negativa. In buona sostanza,:

  • il codice della strada sanziona il rifiuto della condotta collaborativa;
  • con l'ovvia conseguenza che negare ogni possibilità di provare circostanze che hanno impedito al proprietario di ricordare chi fosse alla guida del mezzo, comporterebbe una lesione del diritto di difesa. (Cass, n. 434/2007).

Tale principio è sancito dalla stessa Corte costituzionale che, con sentenza interpretativa n. 165/2008, ha statuito «deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè [...] di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione)». 

 Sulla scia di tale principio, si è espressa la recente giurisprudenza, stabilendo quanto segue:

  • «deve [...] reputarsi che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorchè in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante»(Cass. n. 9555/2018).

Comunicazione negativa e giustificati motivi: Nonostante il recente orientamento abbia escluso una presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo che comunichi di non ricordare chi fosse alla guida, affinché la mancata conoscenza possa essere considerata fondata su valido motivo, il proprietario su indicato deve dimostrare:

  • di essersi trovato in situazioni imprevedibili e incoercibili, tali che gli hanno concretamente impedito di sapere chi abbia guidato il mezzo in un determinato momento;
  • di aver adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte). (Cass. civ., n. 30940/2018).

 

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