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Odontoiatra non responsabile se danno causato da patologia pregressa non rilevabile

La Cassazione Penale, con Sentenza n. 17656/16, riguardante una complessa questione di responsabilità dell´odontoiatra, ha assolto il professionista ignaro dell´allergia della paziente. In particolare la Corte ha escluso la sussistenza di una prova certa circa il nesso di causalità tra la condotta contestata all´imputato e gli eventi lesivi denunciati dalla parte civile. All´imputato era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, poiché, installando alla paziente numerosi protesi dentarie a base di nichel le causava una dermatite allergica dalla quale derivavano, a carico della stessa, lesioni personali gravi. È emerso invece come le patologie accusate dalla paziente potessero piuttosto qualificarsi alla stregua di conseguenza di altra patologia, come la MCS (Sensibilità Chimica Multipla).
FATTO: Con sentenza resa in data 14/6/2012, il Tribunale di Messina ha condannato B.G. alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (in solido con il responsabile civile), in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, ai danni di G.A., in (OMISSIS), dal (OMISSIS) al (OMISSIS). All´imputato era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, poiché, installando alla paziente numerosi protesi dentarie a base di nichel, consapevole dell´allergia a tale metallo della G., le causava una dermatite allergica dalla quale derivavano, a carico della stessa, lesioni personali gravi. Su appello dell´imputato, con sentenza in data 14/11/2014, la Corte d´appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il B. dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.
DIRITTO: Osserva il collegio come, con l´impugnazione proposta in questa sede, la parte civile ricorrente si sia limitata alla sterile enumerazione di una serie di ipotetici vizi di motivazione della decisione contestata, sotto il profilo del preteso travisamento della prova concernente: 1) la conoscenza, da parte dell´imputato, dell´allergia della G. al nichel in epoca anteriore agli interventi dallo stesso eseguiti; 2) l´avvenuta utilizzazione, da parte dell´imputato, di materiali non concordati con la paziente; 3) l´esecuzione di trattamenti sanitari sulla persona della G. in totale difformità dagli accordi raggiunti con la paziente; 4) le gravi forme di negligenza, imperizia e di imprudenza dell´imputato nella scelta dei materiali da utilizzare per i trattamenti sanitari offerti alla paziente (nonché nel trascurare di intervenire nuovamente per il beneficio della paziente, una volta acquisita la piena consapevolezza della dannosità dei materiali utilizzati in ragione delle allergie sofferte dalla G.); 5) la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra le lesioni sofferte dalla paziente e la condotta dell´imputato. Su ciascuno di tali punti, tuttavia, ritiene il collegio che le censure avanzate dalla G. appaiono risolversi in una proposta di rilettura (inammissibile in questa sede) delle fonti di prova acquisite al processo; prove che, viceversa, la corte territoriale risulta aver elaborato in maniera esauriente, completa e del tutto coerente sotto il profilo logico-argomentativo.
Nel ripercorrere la valutazione degli elementi di prova testimoniale acquisiti, infatti, la corte territoriale ha dapprima raggiunto la conclusione dell´insussistenza di alcuna prova in ordine alla circostanza che le protesi posizionate dall´imputato, a partire dal secondo semestre del 2003, fossero di nichel, per poi sottolineare l´irriducibile lacunosità della stessa pretesa prova del nesso di causalità tra le gravi lesioni denunciate dalla querelante e il posizionamento delle corone contenenti nichel da parte dell´imputato, essendo piuttosto emerso come le patologie accusate dalla G. potessero piuttosto qualificarsi alla stregua di conseguenza di altra patologia, come la MCS (Sensibilità Chimica Multipla) diagnosticata dal prof. Ge., o come la Pemfigoide diagnosticata dal prof. Ai., a testimonianza delle persistenti possibilità (non smentite dalle conclusioni tecniche sostenute dalla difesa) di spiegazioni causali alternative, e dunque di alternativi decorsi causali, quantomeno equiprobabili a quelli denunciati dall´odierna ricorrente. Sul punto, la corte d´appello ha evidenziato come, nel maggio 2006, la parte offesa, pur in assenza di elementi in nichel (rimossi dal dottor So. nel febbraio del 2005), pur presentando elementi solo in titanio e in lega di titanio, continuava ad essere afflitta dalle patologie lamentate.
La valutazione integrata e complessiva degli elementi probatori richiamati dalla corte d´appello appare dunque condotta secondo un percorso logico dotato di lineare coerenza e di congruenza argomentativa, tale da giustificare la conclusione della ragionevole impossibilità, su dette basi, di fornire una plausibile e verosimile ricostruzione dei fatti di causa caratterizzata da un elevato grado di probabilità logica, o da un livello di certezza idonea a superare il limite del ragionevole dubbio. Pertanto la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di una prova certa circa il nesso di causalità tra la condotta contestata all´imputato e gli eventi lesivi denunciati dalla parte civile, accanto al rigetto del ricorso della parte civile dev´essere viceversa accolto il ricorso dell´imputato, dovendo ritenersi fondata la censura relativa alla denunciata erroneità della formula assolutoria utilizzata dal giudice d´appello ("il fatto non costituisce reato").
Sentenza allegata

 

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