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Licenziamento per riduzione del personale, SC precisa condizioni di legittimità

Sull´argomento di particolare attualità si è espressa la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 21 settembre – 21 dicembre 2016, n. 26467, sancendo l´importante principio in base al quale il datore di lavoro deve sempre rispettare il su detto obbligo di repechage.
I Supremi Giudici hanno infatti precisato che nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l´onere del datore di lavoro di provare l´adempimento all´obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni di lavoro inferiori, se rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l´assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformità al principio di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, è tenuto a prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento e a fornire la relativa prova in giudizio.

La questione
La pronuncia ha preso le mosse dal ricorso depositato al Tribunale di Monza da un lavoratore dipendente che aveva impugnato il licenziamento che gli era stato intimato a causa della soppressione del posto di lavoro da lui occupato, deducendo la possibilità di un reimpiego alternativo in mansioni equivalenti o inferiori.
Il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del lavoratore, poi respinto in secondo grado dalla Corte territoriale, con sentenza impugnata dal dipendente soccombente in sede di legittimità.

La sentenza della Cassazione
Il Supremo Collegio ha affermato che la misura di riduzione di personale, per risultare legittima, deve, in linea generale, investire l´intero complesso aziendale, potendo essere limitata a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre, e che il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione iniziale sia le ragioni della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti di alcune unità (o settori) sia le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine.
In ordine all´onere probatorio, hanno precisato i Supremi Giudici, il lavoratore ricorrente non avrebbe mai potuto assolvere all´onere, impostogli nella sentenza impugnata, di tempestività della manifestazione di disponibilità rispetto al licenziamento, essendo interamente rimessa al datore di lavoro la individuazione dei tempi del licenziamento.
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi ribadito il principio secondo cui, fermo restando che l´eventuale patto di demansionamento deve essere anteriore o coevo al licenziamento, in tanto il consenso del lavoratore rispetto alla assegnazione a mansioni inferiori può essere espresso in quanto il datore di lavoro, in ottemperanza al principio di buona fede nell´esecuzione del contratto, gli abbia prospettato la possibilità di una utilizzazione in mansioni inferiori.
Il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore ha l´onere di provare, dunque, non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale egli avrebbe potuto essere assegnato per l´espletamento di mansioni equivalenti, ma anche di avergli prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.
Ciò detto la sentenza impugnata è stata cassata e gli atti rimessi ad altro giudice, per adeguarsi al seguente principio di diritto:"Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l´onere del datore di lavoro di provare l´adempimento all´obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni di lavoro inferiori, ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l´assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformità al principio di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, è tenuto a prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento ed a fornire la relativa prova in giudizio".
Sia allega Sentenza.



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