Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza dell´ 8 giugno 2016, n. 11782 riprendendo e riproponendo un vecchio orientamento affermato , in tema di adozione, per cui ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all´accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l´assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d´interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico.
La nomina di un curatore speciale è necessaria qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell´apertura del procedimento, ovvero, come si diceva, nel caso in cui sussista d´interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale.
Tale conflitto, infatti secondo i Supremi Giudici, è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest´ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev´essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.
Nel caso di specie il Comune di Cantù, tutore provvisorio del minore, non ha provveduto alla nomina di un difensore tecnico e il Tribunale per i minorenni non ha disposto la nomina di un difensore di ufficio né di un curatore speciale. Ne è derivata la lesione del diritto di difesa del minore che non è stato assistito e non ha potuto esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per le decisioni dei giudici di merito. Ciò ha determinata la conseguenza della nullità del procedimento per l´accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza l´assistenza legale del minore.
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