La Sesta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 17691 del 28 aprile 2016, ai fini della configurazione del reato di cui all´omessa comunicazione, in tema di variazioni patrimoniali, previsto dall´art 31 della legge n. 646 del 1982, ha stabilito il principio in base al quale le somme a titolo di rendite di beni già di proprietà del condannato per reati di mafia o di soggetto sottoposto a misure di prevenzione personali, non rientrano nella nozione di "variazione patrimoniale"
I fatti:
Veniva proposto ricorso in Cassazione dall´imputato che era stato condannato per avere commesso il reato di cui agli artt. 30 e 31 della Legge n. 646 del 1982 (legge Rognoni La Torre) in quanto ometteva per diversi anni di comunicare le variazioni intervenute sul suo patrimonio.
I Giudici della Cassazione hanno innanzitutto ribadito che il reato di omessa comunicazione è un reato proprio che può essere commesso solo dal condannato per mafia o da soggetto sottoposto a misure di prevenzione personale, è un reato di pura omissione che ha natura di pericolo presunto che è stato pensato e voluto dal legislatore solo per agevolare le forze di polizia nel monitorare e effettuare i controlli patrimoniali più incisivi nei confronti di alcuni soggetti pericolosi. Ha poi,entrando nel merito della questione, stabilito il principio che "non rientrano tra le variazioni patrimoniali le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, rispetto alle quali lo stesso non ha impiegato fonti patrimoniali o ha assunto corrispondenti obblighi".
Nel caso di specie si trattava di rendite di affitto di terreni già appartenenti al condannato che pertanto non erano soggette a comunicazioni.
Per tali ragioni la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio.
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