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Notifiche all'avvocatura dello Stato, chiarimenti dalla Cassazione

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Con l'Ordinanza n. 17346 del 27 giugno 2019, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ha chiarito che la notificazione con modalità telematica all'avvocatura dello Stato può essere effettuata esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (art. 3-bis della I. n. 53 del 1994), rimanendo precluso ogni altro mezzo, in considerazione della tassatività della norma a base della richiamata disposizione.

La fattispecie, esaminata e conclusa dalla Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso pur compensando le spese, stante che il ricorrente aveva usufruito di patrocinio a spese dello Stato, riguardava un cittadino straniero che aveva interposto impugnazione in quanto gli era stato notificato un provvedimento negativo dal Ministero dell'Interno, che di fatto lo obbligava a lasciare il paese. L'impugnazione alla Corte territoriale era stata respinta dalla suddetta stante la carenza di valida notificazione all'amministrazione, così come domiciliata presso l'avvocatura dello Stato. Da qui il ricorso alla suprema Corte da parte del ricorrente.

Ricorso con il quale, richiamando il quadro ordinamentale, la difesa aveva sostanzialmente posto in discussione la tassatività della norma affermando che, quand'anche la notifica non fosse stata nelle forme e nei modi prescritti dall'articolo 3-bis, sarebbero esistite altre modalità che, sia pure in modo non esplicito, avrebbero salvato la valida instaurazione del contraddittorio. Il ricorrente, però, ometteva di precisare nel ricorso per cassazione a quale modalità concreta di notificazione si fosse concretamente ispirato. Ed è stata proprio questo silenzio che non ha consentito al collegio di discernere se il motivo di ricorso potesse essere considerato assistito da una qualsiasi fondatezza, posto che una conoscenza dell'impugnazione sembrava essere effettivamente e tramite pec pervenuta agli uffici dell'avvocatura, sì che non è rimasto altro al collegio che rigettare il ricorso ribadendo i principi generali in ordine alla validità della notifica che non possono, allo stato, che essere affidati al pedissequo rispetto dell'articolo 3-bis.

 

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