L´obbligo di vaccinare i figli minori recentemente introdotto non può costituire una regola assoluta, ma, come peraltro precisato dallo stesso legislatore, può essere derogato in presenza di talune circostanze che ne rendono inutile, se non addirittura dannosa la posta in essere, ed una tra queste è la immunizzazione, a seguito di malattie precedentemente contratte, che ovviamente deve essere adeguatamente dimostrata in giudizio.
Il Tribunale di Milano, sez. IX Civile, con una recente ordinanza, depositata il 9 gennaio 2018, ha enunciato tale principio facendo riferimento al d.l. 73 del 2017 che, in tema di vaccinazione, chiarisce come nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale contratta ed accertata tramite specifica analisi effettuata presso la struttura sanitaria competente, non vi sia alcun obbligo di vaccinazione, essendo la stessa una copertura del tutto inutile.
Nel caso in esame, nell´ambito di una controversia tra ex coniugi, la donna chiedeva in giudizio che i figli fossero sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie, oltre che ad alcune facoltative, adducendo che gli stessi non lo fossero stati stati in tempo utile a vaccinazione a causa del rifiuto interposto dal padre che, credendo nell´omeopatia, rifiutava che i figli venissero sottoposti alle necessarie vaccinazioni; la donna chiedeva, inoltre, che le spese fossero affrontate da padre.
Quest´ultimo si opponeva alle richieste della donna, chiedendo in maniera preliminare che i figli fossero sottoposti ad esami anticorporali presso struttura abilitata al fine di verificare eventuali immunizzazione ed evitare vaccinazioni superflue.
Questa richiesta è sembrata del tutto appropriata e coerente con la realtà delle cose e il buonsenso tanto che il Tribunale, all´esito delle analisi sierologiche, si è pronunciato nel senso di obbligare i genitori a far effettuare sui figli solo le vaccinazioni obbligatorie, non effettuate precedentemente, in relazione alle cui malattie contrastate i figli non sembravano essersi immunizzati.
Né ha trovato accoglimento la richiesta della madre in ordine alla vaccinazione facoltativa, non presentandosi in ordine a tali ceppi virali un particolare rischio per i minori che ne rendesse del tutto necessaria la relativa somministrazione, non essendo considerata dunque la loro mancata somministrazione pregiudizievole per la salute dei figli anche in considerazione della limitatissime diffusione delle malattie per cui sarebbe chiesta l´attuazione della vaccinazione.
Si allega ordinanza.