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Non si configura il reato di molestie quando il coniuge chiama ripetutamente l´altro coniuge separato per avere notizie dei figli

I Giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26776 del 28 giugno 2016, hanno escluso la responsabilità penale di chi, per problematiche relative ai figli e alle questioni economiche aveva chiamato ripetutamente telefonicamente , anche nelle ore notturne, l´ex coniuge.
Nella sostanza i giudici della Corte hanno motivato l´annullamento della sentenza di condanna per mancanza di dolo specifico. Per la configurabilità del reato di cui all´art. 660 c.p .è necessario che sia presente nell´agente, l´intenzione di interferire nell´altrui sfera di libertà e cioè l´intenzione di recare disturbo ed inoltre che le chiamate siano state effettuate con petulanza e senza una valida ragione.
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