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Non si configura diffamazione nella critica forte ed aspra quando non travalica sulla sfera personale.

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36695 del 24 luglio 2017, hanno stabilito che non si configura il reato di diffamazione quando in una trasmissione televisiva a sfondo satirico viene preso di mira con toni offensivi, da parte di un docente, il direttore del Conservatorio sulle modalità di conduzione del ruolo che quest´ultimo occupa, purchè non si trascenda sul personale.
Era accaduto che un docente in servizio presso un Conservatorio Musicale, partecipando ad una trasmissione televisiva locale di tipo satirico, con toni offensivi aveva accusato il proprio Direttore per come svolgeva il suo compito e nello specifico per come lo stesso fosse stato maltrattato e "sfrattato" dal proprio ufficio.
Per tale comportamento veniva giudicato e condannato dal giudice di primo grado per il reato di diffamazione. Veniva proposta appello ma la Corte territoriale confermava la sentenza di condanna in quanto ha ritenuto che le espressioni utilizzate dal ricorrente nel corso della trasmissione televisiva satirica "(OMISSIS)" abbiano travalicato il diritto di critica sia sotto il profilo della vericidità dei fatti che della continenza espressiva.
Avversa la sentenza del giudice di secondo grado veniva proposto ricorso in Cassazione dal difensore dell´imputato deducendo la violazione di legge in relazione all´art. 51 c.p., e art. 595 c.p., commi 1 e 2.
I giudici di legittimità hanno ritenuto di accogliere le doglianze della difesa dell´imputato poichè hanno sostenuto che : "con riferimento all´esercizio del diritto di critica politica il rispetto della verità del fatto assume un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, Rv. 26134001)"
In ordine al requisito della continenza, i giudici della Quinta Sezione Penale hanno affermato, che in tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l´esimente del diritto di critica, quando" le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un´argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato a fatti specifici e non si risolve in un´aggressione gratuita alla sfera morale altrui. (Sez. 1, n. 5695 del 05/11/2014, Rv. 262531).
"
La critica, se "contenuta" nell´ambito della tematica attinente al fatto dal quale ha tratto spunto, in quanto espressione di giudizi di valore dell´agente, può anche essere aspra, pungente e utilizzare l´arma del sarcasmo (Sez. 5, n. 3356 del 2011).
Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, nelle espressioni pronunciate dal ricorrente nella trasmissione televisiva non vi è traccia di espressioni gratuite, umilianti o dileggianti, essendo le frasi pronunciate dal ricorrente pienamente pertinenti ai temi in discussione.
In conclusione, secondo i giudici della Corte, le affermazioni del ricorrente rientrano pienamente, nell´esercizio legittimo del diritto di critica, non essendo dirette a colpire la sfera personale della persona offesa, ma solo a censurare il suo modo di svolgere le funzioni di Direttore del Conservatorio.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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