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Non si applica la continuazione dei reati in caso di accertata ludopatia dell´imputato.

Il Giudice dell´esecuzione, a cui l´imputato aveva presentato istanza per l´ applicazione della pena comminata, in continuazione a quelle altre già stabilite con precedenti sentenze passate in giudicato, aveva escluso la continuazione in quanto non aveva considerato lo stato di ludopatia, di cui era affetto l´imputato, allo stato di tossicodipendenza a cui espressamente fa riferimento l´art 671 C.P.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione, ma i giudici della prima Sezione Penale con la sentenza n. 18162 del 2 maggio 2016, hanno confermato la decisione del giudice territoriale. Infatti non hanno ritenuto applicabile in via analogica l´art 81 e 671 CPP al caso concreto ove, come già detto , l´imputato nel momento in cui ha commesso il reato, era risultato trovarsi in uno stato cronico di dipendenza dal gioco d´azzardo. Secondo le valutazioni fatte dai giudici della Suprema Corte, anche se di recente con la legge n. 189 dell´8.11.2012 sono stati estesi i livelli di assistenza ai soggetti affetti da ludopatia, ciò non ha comportato una assimilazione in tutto e per tutto alla tossicodipendenza e quindi non si può invocare l´applicazione dell´art. 671 CPP per la mancanza della unicità del disegno criminoso nella commissione dei reati di diversa indole per i quali ´imputato era stato condannato.
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