La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 30 marzo 2017, hanno avuto modo di affermare che anche per la
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I Fatti
Con la sentenza della Corte di Appello di Salerno veniva riformata la sentenza di assoluzione nel merito emessa dal l Tribunale di Nocera Inferiore. Infatti la Corte territoriale "assolveva " l´imputato perché il fatto non era punibile ai sensi dell´art. 131-bis cod. pen. dalla imputazione a lui contestata avente ad oggetto la violazione della normativa edilizia ed antisismica, per avere egli realizzato una serra agricola, in assenza del prescritto permesso a costruire . La Corte d´Appello aveva così accolto le censure avanzate dalla Procura Generale che aveva impugnato la sentenza di primo grado. In effetti era stato accertato che l´imputato aveva realizzato la serra in difformità rispetto a quanto dichiarato nella Dia da lui presentata, però , stante la minima offensività di tale condotta e stante la ricollocazione del manufatto entro i limiti originariamente previsti, alla fattispecie ben poteva applicarsi la causa di non punibilità di cui all´art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l´imputato lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché quello di violazione di legge in quanto, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto, prima ancora di applicare l´art. 131 bis c.p. , dichiarare l´intervenuta estinzione dei reati contestati per effetto della loro prescrizione.
Ragioni della Decisione
Innanzitutto i giudici della Terza Sezione hanno tenuto a chiarire come anche in presenza di una sentenza che abbia applicato la non punibilità per la tenuità del fatto ex art. 131 bis, è sempre possibile procedere all´impugnazione de detta decisione da parte dell´imputato qualora, come nel caso di specie si invochi una pronuncia dagli effetti più favorevoli come quella di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. ( Si Cfr. Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 marzo 2016, n. 11040; idem Sezione III penale, 26 giugno 2015, n. 27055).
Acclarato quindi la sussistenza di un interesse da parte del ricorrente a proporre l´impugnazione in questione, i giudici di legittimità hanno comunque dichiarato inammissibile il ricorso. Osserva, infatti, il Collegio che essendo stata riscontrata la violazione edilizia di cui al capo di imputazione a far data dal luglio 2013 essa certamente non poteva essere considerata prescritta al momento della adozione della sentenza impugnata, cioè nel marzo 2017.
In conformità a quanto già la Corte ha avuto modo di enunciare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 giugno 2014, n. 27061; idem, Sezione III penale, 7 maggio 2009, n. 19082; idem Sezione III penale, 11 ottobre 2000, n. 10585), qualora il ricorrente, nel giudizio di legittimità, invochi l´avvenuta prescrizione del reato a lui contestato per essersi il fatto consumato in epoca antecedente a quella indicata nel capo di imputazione, è sullo stesso che grava l´onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni.
Poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi confermata la sentenza impugnata .
Si allega sentenza