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Non punibile per tenuità del fatto chi realizzi serra abusiva se di piccole dimensioni

I giudici della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18884 del 3 maggio 2018 La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 30 marzo 2017, hanno avuto modo di affermare che anche per la costruzione abusiva di una serra di piccole dimensioni, può applicarsi la tenuità del fatto ex art. 131 bis del codice penale.

I Fatti
Con la sentenza della Corte di Appello di Salerno veniva riformata la sentenza di assoluzione nel merito emessa dal l Tribunale di Nocera Inferiore. Infatti la Corte territoriale "assolveva " l´imputato perché il fatto non era punibile ai sensi dell´art. 131-bis cod. pen. dalla imputazione a lui contestata avente ad oggetto la violazione della normativa edilizia ed antisismica, per avere egli realizzato una serra agricola, in assenza del prescritto permesso a costruire . La Corte d´Appello aveva così accolto le censure avanzate dalla Procura Generale che aveva impugnato la sentenza di primo grado. In effetti era stato accertato che l´imputato aveva realizzato la serra in difformità rispetto a quanto dichiarato nella Dia da lui presentata, però , stante la minima offensività di tale condotta e stante la ricollocazione del manufatto entro i limiti originariamente previsti, alla fattispecie ben poteva applicarsi la causa di non punibilità di cui all´art. 131-bis cod. pen.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l´imputato lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché quello di violazione di legge in quanto, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto, prima ancora di applicare l´art. 131 bis c.p. , dichiarare l´intervenuta estinzione dei reati contestati per effetto della loro prescrizione.


Ragioni della Decisione
Innanzitutto i giudici della Terza Sezione hanno tenuto a chiarire come anche in presenza di una sentenza che abbia applicato la non punibilità per la tenuità del fatto ex art. 131 bis, è sempre possibile procedere all´impugnazione de detta decisione da parte dell´imputato qualora, come nel caso di specie si invochi una pronuncia dagli effetti più favorevoli come quella di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. ( Si Cfr. Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 marzo 2016, n. 11040; idem Sezione III penale, 26 giugno 2015, n. 27055).
Acclarato quindi la sussistenza di un interesse da parte del ricorrente a proporre l´impugnazione in questione, i giudici di legittimità hanno comunque dichiarato inammissibile il ricorso. Osserva, infatti, il Collegio che essendo stata riscontrata la violazione edilizia di cui al capo di imputazione a far data dal luglio 2013 essa certamente non poteva essere considerata prescritta al momento della adozione della sentenza impugnata, cioè nel marzo 2017.
In conformità a quanto già la Corte ha avuto modo di enunciare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 giugno 2014, n. 27061; idem, Sezione III penale, 7 maggio 2009, n. 19082; idem Sezione III penale, 11 ottobre 2000, n. 10585), qualora il ricorrente, nel giudizio di legittimità, invochi l´avvenuta prescrizione del reato a lui contestato per essersi il fatto consumato in epoca antecedente a quella indicata nel capo di imputazione, è sullo stesso che grava l´onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni.
Poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi confermata la sentenza impugnata .
Si allega sentenza



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