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Mancata fruizione legge 104 /92: legittimo licenziamento

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 5574/2016, depositata il 22 marzo 2016, con cui i Supremi Giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore che, titolare di permessi retribuiti ex legge 104 del 1990, li aveva utilizzati solo nella percentuale del 17,5% per assistere il parente disabile in relazione alle cui esigenze si era visto riconoscere tali permessi.
Secondo i Supremi Giudici si tratta di una vera e propria violazione del dovere incombente sul lavoratore nei confronti del datore di lavoro di basare il rapporto sinallagmatico tra loro esistente su principi di lealtà, correttezza e buona fede.
Tale condotta, secondo la Suprema Corte, è idonea a giustificare l´intimato licenziamento essendo venuto meno inevitabilmente il rapporto fiduciario che deve esservi alla base di qualsiasi rapporto di lavoro.
La Corte, nella fattispecie, ha confermato la statuizione dei Giudici territoriali.
Irrilevante, quindi, il marginale assolvimento all´obbligo assistenziale posto in essere dal lavoratore. Determinante l´intenzionalità e la natura della sua condotta, ritenutas sintomatica di un totale suo disinteresse rispetto alle esigenze e dinamiche aziendali.
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