I giudici della
Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26867 del 29 maggio 2017, hanno stabilito che il detenuto ai domiciliari commette evasione di particolare tenuità se in pigiama esce per gettare i rifiuti.
Il Tribunale di Catania, applicando la speciale causa di non punibilità di cui all´art. 131 bis c.p., aveva assolto un detenuto ai domiciliari, chiamato a rispondere del reato di evasione perché si era allontanato da casa in pigiama per gettare i rifiuti.
Avverso tale decisione era stato proposto dalla Procura Generale il ricorso in Cassazione deducendo che la particolare tenuità non si sarebbe potuta concedere stante il difetto della mancanza della non abitualità della condotta. L´imputato infatti aveva riportato numerose condanne, tra cui una per evasione .
La Procura Generale infatti sosteneva che se le modalità concrete della condotta posta in essere, concretizzatasi con l´allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari nei pressi dell´abitazione in pigiama, inducevano a ritenere la particolare tenuità del fatto avuto riguardo alla entità dell´offesa, non altrettanto poteva ritenersi avuto riguardo alla valutazione in ordine alla non abitualità della condotta.
I Giudici della Corte di Cassazione hanno invece ritenuto infondato il ricorso in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui " non vi è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall´art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell´art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell´entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590)."
Secondo i giudici della Corte, a fronte della esiguità del disvalore riscontrata nel caso concreto, il Tribunale ha legittimamente e, comunque non illogicamente, argomentato che la minima offensività del fatto è desumibile dalle concrete modalità delle condotta. Infine secondo quanto scritto dalla Sesta Sezione della Corte i giudici di merito che hanno emesso la sentenza impugnata "hanno fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite escludendo nella specie la condizione ostativa del comportamento abituale, in quanto l´imputato, al momento della commissione del fatto (8 marzo 2014), era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari dal 3 agosto 2013 e non risultavano essere state poste in essere altre violazioni."
Per tali motivazioni il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi rigettato.
Si allega testo sentenza