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Non è aggredibile il fondo patrimoniale ove non vi sia la dimostrazione inconfutabile del relativo soddisfacimento di bisogni familiari.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile – Sezione tributi – con Sentenza del 6 maggio 2016, n. 9188.
Per cui onde evitare l´aggressione del fondo patrimoniale, in via cautelare posta in essere dal debitore, il coniuge che ha contratto il dovrà dare dimostrazione incontrastabile che quanto oggetto del suo debito è del tutto avulso ed estraneo al contesto familiare, e che dunque l´obbligazione non sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari.
Il principio che affermano i Giudici della Suprema Corte è dunque che :
"in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l´esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell´obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l´esercizio dell´attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall´attività professionale o d´impresa del coniuge, dovendosi accertare che l´obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all´univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento delta di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi".
Nella medesima sentenza i Supremi Giudici, riproponendo un già consolidato orientamento, precisano anche che :
" in tema di riscossione coattiva delle imposte, l´iscrizione ipotecaria di cui all´art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall´art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l´obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l´estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell´insorgenza del debito nell´esercizio dell´impresa".
Tutto ciò detto i Supremi Giudici non possono che cassare la Sentenza impugnata.

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