I giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 31980 del 25 luglio 2016, hanno affermato il principio che nell´ipotesi di stipula del contratto di finanziamento da parte dell´acquirente di un´auto presso una concessionaria, con rimessa diretta del finanziamento al venditore, in caso di risoluzione del contratto di vendita e quindi di mancata consegna dell´auto all´acquirente, non si concreta il reato di truffa.
I Giudici hanno spiegato infatti che ai sensi dell´arte 640 CP per potersi concretizzare il reato di truffa, oltre alla condotta fraudolenta dell´agente si rende necessaria la presenza di un danno concreto nei confronti della parte offesa.
Nel caso concreto la parte offesa, acquirente dell´auto, era stata indotta dai titolari della concessionaria a stipulare un contratto di finanziamento per il pagamento del prezzo ( in questa condotta è stata individuata la presenza del dolo iniziale). Ma a seguito della mancata consegna della auto si era pervenuti alla risoluzione del contratto di vendita dell´auto tra l´acquirente e la concessionaria.
A causa della risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, la società finanziatrice ha perso la legittimazione a richiedere all´acquirente la restituzione del muto . Infatti essendo venuto meno lo scopo del mutuo, in virtù dell´interdipendenza bilaterale dei due contratti, la società Finanziaria automaticamente è divenuta legittimata a potere richiedere la restituzione delle somme erogate, direttamente al beneficiario e cioè alla concessionaria delle auto. A questo punto nessun danno avrebbe potuto patire l´acquirente dell´auto, parte offesa nel procedimento.
Da qui l´accoglimento del ricorso proposto dagli imputati e l´annullamento senza rinvio della sentenza di condanna che la Corte di Appello, seppure in riforma della sentenza di primo grado, aveva pronunciato
Segue sentenza allegata
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