hanno chiarito quando ricorrono le condizioni per applicarsi l´aggravante dell´ "
La Corte ha stabilito che la destrezza non può farsi coincidere con il mero approfittamento della distrazione della vittima.
I Fatti
Con sentenza della Corte di Appello di Bologna, veniva confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di XXXX in relazione al reato previsto dall´art. 624 e art. 625, n. 4 commesso con recidiva ai sensi dell´art. 99 c.p., commi 2 e 4.
L´imputato impugnava la predetta pronuncia proponendo ricorso per cassazione per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all´art. 625 c.p., n. 4.
Secondo la difesa del ricorrente, l´aggravante della destrezza non poteva essere applicata, in quanto l´imputato non aveva agito con particolare astuzia e rapidità, ma aveva approfittato di una mera distrazione della vittima. Infatti lo stesso si era impossessato dei biglietti di " gratta e vinci", esposti vicino alla cassa, mentre l´impiegata era intenta ad espletare altre operazioni alla macchina del caffè.
Ragioni della decisione
I giudici della Quarta Sezione hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Gli stessi hanno infatti richiamato una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato che le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull´esistenza di una particolare abilità dell´agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801).
I giudici di legittimità hanno affermato che "ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l´agente si avvalga di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 26323501; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non è sufficiente che l´agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo."
Per tali motivi, poiché dalla condotta del caso di specie, per come accertata e ricostruita dai giudici di merito, non è emersa alcuna particolare abilità dell´agente, i giudici hanno accolto il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all´art. 625 c.p., n. 4 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena, previa verifica della sussistenza di regolare querela.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino