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SC: no ad aggravante destrezza nel furto se si approfitta di distrazione vittima

I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20109 dell´ 8 maggio 2018, hanno chiarito quando ricorrono le condizioni per applicarsi l´aggravante dell´ "aver agito con destrezza"nel reato di furto. La Corte ha stabilito che la destrezza non può farsi coincidere con il mero approfittamento della distrazione della vittima.

I Fatti
Con sentenza della Corte di Appello di Bologna, veniva confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di XXXX in relazione al reato previsto dall´art. 624 e art. 625, n. 4 commesso con recidiva ai sensi dell´art. 99 c.p., commi 2 e 4.
L´imputato impugnava la predetta pronuncia proponendo ricorso per cassazione per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all´art. 625 c.p., n. 4.
Secondo la difesa del ricorrente, l´aggravante della destrezza non poteva essere applicata, in quanto l´imputato non aveva agito con particolare astuzia e rapidità, ma aveva approfittato di una mera distrazione della vittima. Infatti lo stesso si era impossessato dei biglietti di " gratta e vinci", esposti vicino alla cassa, mentre l´impiegata era intenta ad espletare altre operazioni alla macchina del caffè.
Ragioni della decisione
I giudici della Quarta Sezione hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Gli stessi hanno infatti richiamato una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato che le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull´esistenza di una particolare abilità dell´agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801).
 
I giudici di legittimità hanno affermato che "ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l´agente si avvalga di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 26323501; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non è sufficiente che l´agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo."
Per tali motivi, poiché dalla condotta del caso di specie, per come accertata e ricostruita dai giudici di merito, non è emersa alcuna particolare abilità dell´agente, i giudici hanno accolto il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all´art. 625 c.p., n. 4 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena, previa verifica della sussistenza di regolare querela.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
Documenti allegati
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