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Cassazione: non si può confiscare la merce in caso di illecito di chi la trasporta

I giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 4866 del 1 marzo 2018, hanno stabilito il principio che è illegittima la sanzione amministrativa della confisca della merce inflitta al proprietario della merce che veniva trasportata da vettore abusivo.

I Fatti
Era accaduto che con ricorso, formulato ai sensi dell´art. 22 della legge n. 689/1981, la xxxxxx s.p.a proponeva opposizione avverso l´ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Bari, con la quale era stata disposta la confisca di n. 1083 cartoni contenenti calzature, suole e tomaie (di proprietà della stessa ricorrente e) trasportati da un autoarticolato di proprietà della "xxxxxxxx" con riferimento all´infrazione amministrativa di cui agli artt. 7, comma 2, del d. L.gs. n. 286/2005 e 26, comma 2, della legge n. 289/1974, deducendo la violazione dell´art. 13 della I. n. 689/1981, dell´art. 7 del cit. d. L.gs. n. 286/2005 e dell´art. 26 della indicata legge n. 298/1974 oltre che del principio di buona fede oggettiva e di tutela dell´affidamento e dell´apparenza. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1641/2012, rigettava la proposta opposizione, e che tale decisione veniva confermata, sul gravame avanzato dall´originaria opponente, dalla Corte di appello di Bari.

Avverso la suddetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione la s.p.a. xxxxx articolato in tre motivi, . Col primo motivo la società ricorrente deduceva la falsa ed erronea applicazione ed interpretazione di legge, ai sensi dell´art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 13, comma 2, e 20, comma 5, della legge n. 689/1981 e agli artt. 7, comma 2, del d. L.gs. n. 286/2005 e 26, comma 2, della legge n. 298/1974, stante la vigenza del "principio di personalità dell´illecito amministrativo" di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 (elemento soggettivo della propria azione od omissione cosciente e volontaria), oltre che in ordine al difetto di prova e alla conseguente violazione dell´art. 2697, comma 1, c.c..

Ragioni della Decisione
Ad avviso dei giudici di legittimità della Seconda Sezione, il ricorso era fondato. In effetti, con l´enucleato motivo fondante del ricorso, la società ricorrente ha sostenuto la non addebitabilità ad essa della violazione amministrativa presupposta dall´ordinanza di confisca notificatale ed opposta. Secondo la difesa della ricorrente, la sentenza di appello sarebbe andata in contrasto con il principio di personalità dell´illecito amministrativo, sostenendo che, in particolare, la responsabilità - soprattutto ai fini della confisca - non avrebbe potuto essere ascritta, nella fattispecie, alla stessa società deducente, bensì alla società estera (xxxxxxx) da essa controllata, quale effettiva committente del contestato autotrasporto dall´estero.

Secondo i giudici di legittimità inoltre nel caso di specie, non sarebbe stata giustificabile un´interpretazione che considerasse la responsabilità dell´autore della violazione contestata di natura oggettiva e/o vicaria. Pertanto "deve escludersi l´ipotesi che il legislatore abbia inteso prevedere una forma di responsabilità per illeciti compiuti senza colpa e per illeciti compiuti da altri (e segnatamente da soggetti delle cui azioni un operatore dovrebbe rispondere per via di un rapporto di ausiliarietà nell´esecuzione del contratto ex art 1228 c.c. o di subordinazione o parasubordinazione nell´organizzazione della propria impresa ex art 2049 c.c.)".
Con riferimento quindi all´ambito sanzionatorio amministrativo e specificamente in ordine all´interpretazione della norma generale di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 (contemplante la disciplina dell´elemento soggettivo), il legislatore ha imposto che, ai fini della configurazione della responsabilità per violazioni amministrative riconducibili a condotta attiva od omissiva, è richiesto, che l´autore abbia agito almeno con coscienza e volontà, sia essa dolosa o colposa.

Per tali motivi la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata disponendo il rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
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