le domande on line proposte, per partecipare ai concorsi, da docenti e collaboratori.
La "cancellazione" informatica di una domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica, senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisce comportamento antigiuridico sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia, Non può, evidentemente, imputarsi a parte ricorrente l´erronea progettazione del Sistema di gestione documentale dell´amministrazione, sviluppato senza tener conto dei principi del Codice dell´amministrazione digitale, del Codice in materia di trattamento dei dati personali oltre che della legge sul procedimento amministrativo.
Lo ha, appunto, dichiarato il T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione III bis, con sentenza 25 novembre 2016, n. 11786, accogliendo il ricorso proposto contro il MIUR dalla parte ricorrente (docente), e stabilendo un principio sicuramente importante ed "apripista".
I fatti
Parte ricorrente aveva partecipato al bando (pubblicato su GU - Concorsi ed Esami n. 16/2016) per il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell´organico dell´autonomia della scuola di primo e secondo grado".
L´art. 3 (Requisiti di ammissione) stabiliva che "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell´ articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all´insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all´estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ai sensi dell´articolo 1, comma 710, della Legge non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali";
L´art. 4 (Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione) che "i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l´istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016"; nonché di ogni sua parte comunque lesiva per i ricorrenti".
Orbene, la ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, proponeva domanda di partecipazione nei termini previsti dal Bando e riceveva comunicazione di regolare inoltro e convalida da parte del sistema informativo del MIUR.
Ma ecco la sorpresa ! Comunicate le date delle prove scritte, la ricorrente si accorgeva di essere stata esclusa dall´elenco dei candidati ammessi e, a seguito dei chiarimenti richiesti, apprendeva che, avendo operato talune modifiche sulla domanda di partecipazione inoltrata on line, il sistema informativo aveva proceduto a "cancellare" la domanda in automatico, senza che della stessa restasse alcuna traccia !
Da qui il ricorso al TAR, che lo ha accolto.
La Sentenza del TAR
Secondo il TAR, la "cancellazione" informatica di una domanda di partecipazione al concorso costituisce comportamento antigiuridico sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia e non può imputarsi a parte ricorrente l´erronea progettazione del Sistema di gestione documentale dell´amministrazione, sviluppato senza tener conto dei principi del Codice dell´amministrazione digitale, del Codice in materia di trattamento dei dati personali oltre che della legge sul procedimento amministrativo.
Ciò in quanto, ha proseguito il TAR, la domanda di partecipazione deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di "cancellazione", le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate, mentre, nel caso in esame, nulla di questo era accaduto.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono infatti onerate, ai sensi dell´art. 51 del D.Lgs. n. 82 del 2005, di custodire "i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta".
Un obbligo che, in caso di inadempimento, potrebbe anche portare alle conseguenze di cui all´art.490 del Codice Penale (cd. "falso per distruzione") quando l´eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare.
Pertanto, dato che "le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento", e che i limiti del sistema risultano addirittura confermati "dalla guida alla compilazione della domanda on line", il TAR ha ritenuto giustificate le doglianze proposte da parte ricorrente, a maggior ragione quando essa - vistasi ingiustificatamente esclusa dalla partecipazione al concorso- si era fatta tempestivamente parte diligente, manifestando la volontà di partecipare alle prove con le tradizionali modalità cartacee.
Ricorrendo questa ipotesi, ha concluso il TAR, "non può non addebitarsi all´amministrazione l´omessa attivazione del c.d. "dovere di soccorso", che nel caso in esame poteva consentire a parte ricorrente di essere ammessa alle prove, quantomeno con riserva dei successivi approfondimenti tecnici".
Illegittima, invece, ed in più non isolata, la scelta del MIUR di disporre l´esclusione "senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni", come da ultimo rappresentato anche dal TAR Puglia con sentenza del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche", imponendosi che, "pro futuro ed in un´ottica conformativa del potere, l´Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (cfr.Tar Puglia, Bari, n.896/2016);
Da qui l´accoglimento del ricorso e l´annullamento degli atti impugnati "con conseguente obbligo dell´amministrazione di predisporre prove suppletive al fine della partecipazione di parte ricorrente all´iter concorsuale in itinere".
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2016, proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Spina C.F. (...), Giusy Toscano C.F. (...), con domicilio eletto presso Elena Spina in Roma, viale delle Milizie, 9;
contro
Ministero dell´Istruzione dell´Universita´ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall´Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A.A. non costituito in giudizio;
per l´annullamento
del D.M. 106 del 23 febbraio 2016 (medie superiori);
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell´Istruzione dell´Universita´ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell´art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che il presente ricorso possa essere definito con decisione adottata ai sensi dell´art.60 cpa, sussistendone i presupposti ;
considerato che il ricorso si appalesa fondato, in quanto:
- con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016 è stato indetto "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell´organico dell´autonomia della scuola di primo e secondo grado";
- l´ Articolo 3 (Requisiti di ammissione) del Bando ha statuito che: "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell´ articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all´insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all´estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ai sensi dell´articolo 1, comma 710, della Legge non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali";
- L´ Articolo 4 (Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione) ha previsto che "i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l´istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016"; nonché di ogni sua parte comunque lesiva per i ricorrenti";
- che parte ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, argomenta e documenta di aver proposto domanda di partecipazione nei termini previsti dal Bando in data 23 febbraio 2016 (prot.106) ricevendo comunicazione di regolare inoltro e convalida da parte del sistema informativo del MIUR;
- che, tuttavia, all´esito della comunicazione delle date delle prove scritte, vistasi esclusa dall´elenco dei candidati ammessi, a seguito dei chiarimenti richiesti parte ricorrente apprendeva che, avendo operato talune modifiche sulla domanda di partecipazione inoltrata on line, il sistema informativo aveva proceduto a "cancellare" la domanda in automatico, senza che della stessa restasse alcuna traccia (v.comunicazioni del 29 marzo e successiva diffida del 18 aprile 2016 USR- Lombardia);
- Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la "cancellazione" informatica di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antigiuridico sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia e che, evidentemente, non possa imputarsi a parte ricorrente l´erronea progettazione del Sistema di gestione documentale dell´amministrazione, sviluppato senza tener conto dei principi del Codice dell´amministrazione digitale, del Codice in materia di trattamento dei dati personali oltre che della legge sul procedimento amministrativo;
che, invero, la domanda di partecipazione deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di "cancellazione", le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate (cfr. D.p.c.m 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014);
che, infatti, l´amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati - così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell´art.51 del D.Lgs. n. 82 del 2005, di custodire "i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta", e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all´art.490 del Codice Penale (cd. "falso per distruzione", laddove la lesione o messa in pericolo dell´interesse tutelato si realizza quando l´eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare);
che, peraltro, anche il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 impone espressamente all´amministrazione l´onere di rendere disponibili all´interessato tutti i dati trattati con modalità telematica, ivi inclusa quindi l´eventuale domanda di cancellazione): ed invero, l´Art. 31 (Obblighi di sicurezza) prescrive che "I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l´adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";
che certamente le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento;
che, in considerazione di quanto evidenziato, il Collegio può prescindere dal disporre una costosa consulenza tecnica sul Sistema Informativo del MIUR, potendosi nel caso specifico ritenere addirittura confermato dalla guida alla compilazione della domanda on line (pag.27 punto 4.3) che dalle modifiche apportate sia conseguita una cancellazione "involontaria" della domanda di parte ricorrente, che avrebbe invero dovuto essere conservata a sistema unitamente alla documentazione informatica comprovante le modifiche successivamente apportate;
che, a maggior ragione quando parte ricorrente - vistasi ingiustificatamente esclusa dalla partecipazione al concorso- si faccia tempestivamente parte diligente, manifestando la volontà di partecipare alle prove con le tradizionali modalità cartacee, non può non addebitarsi all´amministrazione l´omessa attivazione del c.d. "dovere di soccorso", che nel caso in esame poteva consentire a parte ricorrente di essere ammessa alle prove, quantomeno con riserva dei successivi approfondimenti tecnici;
che, in tal senso, si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un´ottica conformativa del potere, l´Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (cfr.Tar Puglia, Bari, n.896/2016);
Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto, per l´effetto i provvedimenti in epigrafe vanno annullati con conseguente obbligo dell´amministrazione di predisporre prove suppletive al fine della partecipazione di parte ricorrente all´iter concorsuale in itinere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l´effetto annulla i provvedimenti in epigrafe.
Condanna l´amministrazione resistente alle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/oo), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l´intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere