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Cassazione, altro picchetto su assegno divorzio: "Coniuge ha condotto vita dignitosa? Non ne ha più diritto"

Lo hanno stabilito i Supremi Giudici di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la recente ordinanza n. 30257 del 2017, con la quale è stato chiarito come all´ex moglie, che ha condotto anche in costanza di separazione una vita dignitosa, a prescindere dalla percezione dall´assegno di mantenimento, non spetti più alcun attribuzione in tal senso.
Nel caso di specie i Giudici di primo grado, in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avevano posto a carico dell´ex marito un assegno mensile di euro 700 da versare all´ex moglie.
Tale decisione era stata però del tutto ribaltata in Appello, sede in cui i Giudici, valutando il fatto che la donna aveva abbandonato la casa coniugale tanti anni prima, e che dalla separazione giudiziale al divorzio la stessa aveva svolto, pur non percependo alcun mantenimento, un´esistenza libera e dignitosa, non avevano dovuto alcun assegno da parte dell´ex marito.
Di tale orientamento sono stati anche i Supremi Giudici che non considerano per nulla rilevante lo squilibrio economico tra i coniugi lamentato dalla donna tra l´altro non accompagnato da alcuna prova volta a dimostrare l´esistenza di difficoltà economiche, in capo alla stessa, tali da impedirle di condurre una vita dignitosa.
In quest´ottica i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che l´assegno di mantenimento ha una natura e finalità meramente assistenziale per cui nell´attribuzione dello stesso, non potrà certo tenersi conto del tenore di vita di cui l´ex moglie godeva in costanza di matrimonio , di un astratto squilibrio economico tra i coniugi ( che assumerebbe rilevanza solo nella successiva fase di quantificazione dell´assegno) o ancora di un´ipotetica difficoltà economica tra l´altro non supportata da alcuna prova concreta .
A ben vedere l´ex moglie, nel caso de quo aveva da sempre lavorato, acquistato un immobile dandone in locazione un altro di sua proprietà, circostanze tutte atte a confermare, secondo la corte, la sua posizione di autodeterminazione ed indipendenza economica, e ad escludere l´esistenza in capo al marito dell´obbligo di versarle l´assegno, tra l´altro mai chiesto in sede di separazione.
Il Supremo Collegio non ha ritenuto quindi di accogliere le doglianze della donna confermando di fatto la revoca dell´assegno.
Si allega ordinanza.
Avv. Giovanni Di Martino
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