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Stato di ebbrezza ed esami ematici, precisazioni Cassazione

Precisazioni importanti giungono dalla Corte di Cassazione a proposito degli esami ematici In seguito a sinistro stradale.
Un uomo, messosi alla guida in stato di ebrezza, causava un incidente automobilistico in una zona dove vi erano numerose abitazioni.
La Corte d´Appello di Ancona riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Fermo, sostituiva alla revoca della patente la semplice sospensione della stessa per otto mesi, e confermava la condanna per aver violato il Codice della Strada (specificamente gli artt. 186 bis commi 1 lettera A, 3 e 4, in relazione all´ art 186 commi 2 lettera B e 2 bis).
La sezione filtro della Cassazione ha ritenuto inammissibili i tre motivi su cui l´imputato ha fondato il ricorso, e ha emesso così sentenza n° 39881/17.
A detta del ricorrente, inutilizzabili sarebbero state le analisi del sangue effettuate al Pronto soccorso subito dopo l´incidente, in quanto svolte senza previo avviso e in assistenza del suo legale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la mancata effettuazione di un´analisi di secondo livello. Il test effettuato sul plasma infatti, utilizzando un fattore di correzione, avrebbe dovuto essere confermato da altro test.
Da ultimo, risultando dallo schizzo planimetrico che, nella zona in cui avveniva il sinistro vi erano numerose abitazioni, i giudici di merito, valutando pericolosa la condotta, avevano negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, fornendo così al ricorrente il terzo motivo di gravame.
Sui motivi del ricorso, la suprema Corte si esprimeva come di seguito.
Il prelievo ematico effettuato dai sanitari su di un soggetto ubriaco coinvolto in incidente stradale, può essere compiuto in autonomia dagli stessi senza che sussistano indizi di reità e, non rientrando tra quegli atti della polizia giudiziaria urgenti e indifferibili elencati all´ art 356 c.p.p., non vi è obbligo di avviso all´ indagato di farsi assistere dal difensore di fiducia, né tanto meno rileva la mancanza del suo consenso a sottoporsi all´ esame.
La mancata esecuzione di analisi di secondo livello, non ha falsato il risultato dell´esame e, come pure rilevato da altra sentenza richiamata dalla Corte (Sez 4 n° 11637 dell´11.02.169) "alla condotta alla guida viene attribuita una valenza sintomatica dell´ebrezza di assoluto rilievo"
Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha espresso l´orientamento secondo il quale "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull´ accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell´imputato".
Ne deriva che laddove l´istanza di riconoscimento delle attenuanti non specifichi le circostanze che ne dimostrino la fondatezza, l´onere di motivazione del giudice si sostanzia nella sola affermazione sull´ assenza degli elementi su cui fondare il riconoscimento del beneficio, e nulla più.
 
La Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese processuali.
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza
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