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Modifica distribuzione spazi interni: illegittima l’ordinanza di demolizione

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 Tramite la sentenza n. 4895/2018 la Sezione Terza del T.A.R. Campania – Napoli ha rilevato che interventi consistenti in diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e/o spostamenti di tramezzature e/o realizzazione di locali wc, anche con conseguente installazione di nuova fecale, non producono aggravio urbanistico considerato che rimangono inalterati volumi, superfici e prospetti esterni. Secondo l'opinione del T.A.R. Napoli detti interventi costituiscono attività di manutenzione straordinaria, soggetta a semplice comunicazione di inizio lavori la mancanza della quale non può assolutamente giustificare l'adozione di un'ordinanza di demolizione.

I fatti di causa: il ricorrente è proprietario di un appartamento facente parte di un fabbricato interamente oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985; egli ha impugnato l'ordinanza di demolizione di opere qualificate come abusive perché riscontrate in difformità rispetto alle risultanze della citata istanza di condono.

Le censure mosse contro il provvedimento comunale sono volte a denunciare l'eccesso di potere e la violazione di legge relativamente agli artt. 26, 32, 38, 44 della L. n. 47/1985, relativamente agli artt. 3 lett. B), 22, 27, 32, 33, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e relativamente agli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990: in estrema sintesi il ricorrente denuncia erroneità e atipicità del procedimento sanzionatorio, difetto del presupposto, irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

 In via preliminare il Tribunale adito ha ritenuto necessario accertare la consistenza e la natura delle opere edilizie contestate, le quali sono state individuate in 1) traslazione di circa 1,50 mt di una parete, 2) parziale demolizione di altra parete, 3) trasformazione di un vano adibito a camera da letto in vano wc con realizzazione di nuova fecale posizionata sul muro del fabbricato.

Ciò posto, il T.A.R. ha rilevato che:

1) vero è che l'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 dispone che il dirigente o il responsabile quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, [… ], nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi;

2) vero è che, come da consolidata giurisprudenza, laddove i lavori eseguiti senza titolo ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la misura ripristinatoria costituisce atto dovuto ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.p.r. 380/2001 ed è altresì vero che detta disposizione non distingue tra opere astrattamente soggette a permesso di costruire e quelle per le quali sarebbe necessaria una denuncia di inizio attività in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite in aree sottoposte a vincolo paesistico.

3) vero è che la giurisprudenza ha anche precisato che, in mancanza di titolo edilizio e dell'autorizzazione paesistica, ove richiesta, l'applicazione della sanzione demolitoria, ai sensi del menzionato art. 27 d.p.r. 380/2001 e prima dell'art. 4 L. n. 47/1985, è sempre doverosa, essendo incontestato che gli interventi siano stati effettuati senza aver ottenuto alcuna autorizzazione paesaggistica.

4) tuttavia è altresì vero che detti pacifici principi non sono affatto applicabili al caso di specie, tant'è che il ricorrente si è limitato a opere interne le quali non hanno prodotto aggravio urbanistico posto che, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, sono rimasti inalterati i volumi, le superfici e i prospetti esterni.

L'adito T.A.R. prosegue invocando precedenti arresti del medesimo foro, confermati dalla sentenza de qua, secondo i quali la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori (cfr. art. 6 bis del d.P.R. 380/2001), la cui eventuale mancanza non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone la realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo.

 Ma v'è di più.

Il Tribunale partenopeo aggiunge anche che anche qualora l'intervento di diversa distribuzione di spazi interni dovesse interessare parti strutturali del fabbricato (caso non oggetto del giudizio), la disciplina applicabile ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001 sarebbe quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cui omissione comporterebbe l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Peraltro la sentenza in esame ricorda l'autorevole pronuncia del Consiglio di Stato n. 4267/2016, relativa a un caso sovrapponibile a quello oggetto del giudizio, secondo la quale è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all'unità abitativa e, come tali, di manutenzione straordinaria.

Inoltre, il T.A.R. evidenzia che la circostanza della presenza di numerosi vincoli esistenti in zona non è idonea a mutare per ciò solo la natura dell'intervento edilizio e, quindi, il dato che non debba essere richiesto un preventivo titolo edilizio, vigendo il semplice onere di comunicare al Comune l'inizio dei lavori, posto che le opere de quibus non realizzano trasformazioni del preesistente tali da incidere sui valori paesaggistico-ambientali oggetto di specifica tutela.

Sotto il particolare aspetto paesaggistico, il Tribunale ricorda che l'art. 149 del D.Lgs n. 42/2004 non impone la relativa autorizzazione di cui all'art. 146, tra gli altri, "a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici" e che comunque l'art. 167 del menzionato decreto consente l'autorizzazione paesaggistica postuma, laddove siano stati realizzati i cc.dd. abusi minori, quelli che non determinano creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria, come è classificabile quello in esame.

Infine, l'adito Tribunale ha rilevato che le opere realizzate appaiono legittime anche sotto l'altro profilo relativo alla pendenza della domanda di condono edilizio la quale non è da sola sufficiente per sostenere l'ingiunzione a demolire, posto che, anche per questo aspetto, la tipologia degli interventi edilizi interni all'immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima.

Per questi motivi il T.A.R. Campania Napoli ha integralmente accolto il ricorso con condanna della P.A. alla refusione delle spese di giustizia.

Nome File: TAR-NA-4895-18
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