Il principio è stato espresso con la Sentenza n. 4961 resa in esito all´ud. del 26/01/2016, depositata l´8/2/2016. In materia di impugnazione di misure cautelari personali, la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha affermato che il termine per il deposito della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, emessa ai sensi degli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. così come novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo .
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