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Misure cautelari personali, modifiche ex art. 11, c. 5, L. 47/15 applicabili solo a decisioni successive

Con Sentenza n. 5774 resa in esito all´ud. del 14/10/2015, depositata in data 11/02/2016, la Prima Sezione Penale ha affermato che in tema di riesame di misure cautelari personali, la disciplina di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come modificata dall’art. 11, comma 5, l. n. 47 del 2015, è applicabile alle decisioni emesse – mediante il deposito del dispositivo – solo dal momento della entrata in vigore della legge medesima.

 

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