Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con Sentenza n. 12400/16.
Con sentenza 26.3.2015 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 25.9.2013, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia C.C., in relazione ai reati di falsità materiale e di falsità ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui al capo d´imputazione. Al C., in particolare, in qualità di medico del lavoro di una società cooperativa, si contestava di avere contraffatto, in concorso con il legale rappresentante della suddetta società, gli elettrocardiogrammi e l´esame spirometrico, atti facenti fede fino a querela di falso, di alcuni lavoratori, sovrapponendo alla data originariamente apposta, attraverso l´uso del "bianchetto", quella dell´8 giugno del 2009, e, di conseguenza, le attestazioni di idoneità al lavoro in cui si attestava falsamente che i predetti lavoratori erano stati giudicati idonei alla mansione lavorativa di operaio ad essi assegnata in quella data, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo, vale a dire il 9 giugno del 2009.
Secondo la Corte di Cassazione, correttamente il giudice d´appello ha ritenuto configurabile il delitto di falsità materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori S., V. e Ve.; confermando la sentenza di primo grado e ritenendo la sussistenza del falso ideologico con riferimento alle attestazioni di idoneità al lavoro degli operai in precedenza indicati, pur riconoscendo la contraffazione di tali attestazioni nella parte in cui recano la data dell´8.06.2009, dimostrata dalla circostanza che esse non potevano risalire ad una data anteriore al 9.06.2009, "in cui sono stati effettuati gli accertamenti da cui è disceso il giudizio di idoneità".
In allegato Sentenza
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