Esclusa l´appropriazione indebita per la mancata restituzione degli acconti ricevuti dal titolare dell´agenzia immobiliare per un immobile mai trasferito a chi aveva versato la caparra.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione - Sezione II - con Sentenza 4 dicembre 2017 n. 54521.
Perché scatti il reato, previsto dall´articolo 646 del Codice penale, - ha osservato la Corte - serve il presupposto dell´impossessamento della cosa altrui, che manca nel caso di acconto o caparra, perché le somme passano nel patrimonio di chi le riceve.
Colui che "intasca" il denaro ne diventa il proprietario, dunque se adempie al suo incarico può trattenere la somma a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, nel caso l´affare non vada a buon fine, come nello specifico, deve restituire i soldi, ma se non lo fa incorre solo in un adempimento di natura civilistica.
La Cassazione, con la sentenza 54521, chiarisce che l´appropriazione indebita scatta solo quando il denaro viene consegnato per un fine ben preciso, ad esempio per l´estinzione di ipoteche, e il possessore - che in tal caso è un mero detentore - lo usa per un diverso scopo. Diversa l´ipotesi in cui il denaro è erogato a titolo di prezzo parziale o totale di una normale compravendita, che impone la sola obbligazione oggetto del contratto: la consegna del bene.
La Suprema corte ricorda che, malgrado sotto il profilo civilistico l´acconto sia diverso dalla caparra, ai fini penalistici il risultato non cambia perché in nessuno dei due casi c´è un impiego vincolato del denaro. E la querelle si sposta in sede civile.
Scritto da Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2017