Il Tar della Lombardia, sede di Milano, con sentenza della Sezione III n. 650 del 6 aprile 2016, ha affrontato in sede risarcitoria le conseguenze della mancata esecuzione, da parte della Regione, della decisione del giudice di interrompere l´alimentazione forzata di un malato terminale in stato vegetativo.
Con la sentenza in questione, il giudice amministrativo ha affermato che sussistono gli elementi costitutivi della responsabilità della P.A., nel caso in cui un Ente pubblico non abbia deliberatamente e scientemente eseguito l’autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano (con provvedimento passato in giudicato) ad interrompere l’alimentazione artificiale ad un malato terminale in stato vegetativo non con la semplice inerzia o con un mero comportamento materiale, agendo “nel fatto”, o adducendo a motivo di tale mancato adempimento l’impossibilità tecnica della prestazione richiesta o un impedimento di ordine fattuale, bensì con l’emanazione di un espresso provvedimento. In tal caso, secondo il Tar, sussiste anche il nesso di causalità, in quanto l’inottemperanza al giudicato civile prima, ed a quello amministrativo poi, ha determinato la protrazione di uno stato vegetativo permanente in capo al soggetto interessato e contro la sua volontà, con tutte le conseguenza che ne sono derivate.
In allegato, il commento apparso sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
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