Con la Sentenza n. 12362/2016, resa in esito all´udienza del 15 febbraio 2016, e depositata il 23 marzo 2016, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che le norme dettate dagli articoli 52 e seguenti del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 a tutela dei diritti dei terzi creditori in buona fede vanno ritenute applicabili anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale nell´ambito dei procedimenti relativi ai delitti di cui all´art. 51, comma 3-bis, codice procedura penale.
Si tratta della disposizione del codice di rito che stabilisce, nel testo risultante dalla modifica apportata dall´art. 5 della legge n. 172 del 2012, che "Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall´articolo 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall´articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all´ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
Pertanto, che anche nelle ipotesi di cui sopra, la confisca non pregiudichi i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l´escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all´attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
Sentenza allegata
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