Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Lottizzanti ritardano cessione aree: il Comune va risarcito. Prova danno, anche per presunzioni

Imagoeconomica_234907

 In riferimento all'attuazione del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata relativo all'ambito di urbanizzazione sito in un Comune, i lottizzanti che non adempiono agli obblighi urbanistici assunti con la convenzione di lottizzazione e alla cessione di tutte le aree, le opere, gli impianti e manufatti relativi all'urbanizzazione primaria, ritardano la programmazione e il finanziamento da parte della pubblica amministrazione dell'utilizzo proficuo dei beni. Tale inadempimento si concretizza in:

  • una lesione del diritto del Comune a disporre del bene come proprietario. Il pregiudizio derivante da tale lesione è risarcibile sotto il profilo patrimoniale e può essere provato anche attraverso presunzioni semplici;
  • un danno all'immagine del Comune rispetto a una efficiente amministrazione della cosa pubblica, per aver impedito la tempestiva realizzazione di opere a beneficio della comunità cittadina, quale può essere un parco pubblico.

Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 5418 del 09 settembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il Comune ha agito, in riferimento all'attuazione del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata relativo all'ambito di urbanizzazione sito presso lo stesso ente locale, nei confronti di alcuni lottizzanti in quanto questi ultimi si sono resi inadempienti per non aver assolto agli obblighi urbanistici assunti con convenzione di lottizzazione. La pubblica amministrazione, pertanto, ha chiesto: 

  • «la condanna al relativo adempimento, con pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per la cessione di tutte le aree, le opere, gli impianti e manufatti relativi all'urbanizzazione primaria;
  • la condanna al risarcimento dei danni causati al Comune per l'inadempimento». Condanna, questa, limitata, nel corso del giudizio, nei confronti di uno dei lottizzanti.

In primo grado, tale domanda è stata accolta parzialmente. Il Tar, infatti, ha respinto la richiesta di risarcimento danni. Pertanto il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS

Innanzitutto, i Giudici d'appello rilevano che nella fattispecie in esame la particolarità si ravvisa:

  • «nel diritto del Comune di acquisire, sulla base della convenzione di lottizzazione, la piena proprietà e, quindi, il godimento e la conseguente possibilità di disporre delle aree [...];
  • nel diritto di acquisire la proprietà di aree da destinarsi a parco pubblico»;
  • «nell'inadempimento, da parte del lottizzante nei cui confronti è stata limitata la richiesta di risarcimento danni, per lunghi anni attraverso azioni giudiziarie risultate infondate».

Chiarito ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, la fondatezza del danno patrimoniale subito dal Comune risulta provata. E ciò in considerazione del fatto che, in ipotesi come quelle in esame, in cui un soggetto che avrebbe dovuto disporre di un bene come proprietario, non abbia potuto farlo per non essere divenuto titolare di quel diritto per causa imputabile a chi avrebbe dovuto trasferire la proprietà, è sufficiente la prova di siffatta circostanza. 

Questa semplificazione degli oneri probatori trova fondamento «su un sistema normativo articolato e composito, sovranazionale e nazionale, scandito da norme di rango diverso, che attribuisce una consistente e multiforme tutela al diritto di proprietà, mediante la previsioni di differenti rimedi. E, quindi, può valere - oltre che a favore di chi, essendo proprietario, abbia perduto illegittimamente il godimento del bene - anche a favore di chi abbia diritto a diventare proprietario, ma non lo diventi per fatto imputabile all'obbligato al trasferimento del diritto». Con l'ovvia conseguenza che in fattispecie come quelle sottoposte all'attenzione dei Giudici d'appello, la lesione della situazione giuridica soggettiva e i pregiudizi economici che da quella lesione scaturiscono possono essere valutati applicando l'istituto delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

In questa ottica, «qualora risulti allegata e provata la privazione del godimento di un bene del quale si aveva diritto di godere come proprietario, è rinvenibile sempre una lesione del diritto soggettivo dal quale scaturisce, di regola, un danno risarcibile, ferma restando la possibilità di provare le ulteriori poste di danno sofferto in relazione al mancato uso profittevole del bene medesimo». Orbene, tornando al caso che ci occupa, il Comune se fosse divenuto proprietario tempestivamente, avrebbe potuto programmare e finanziare «un utilizzo dei beni per trarne benefici economici nel rispetto dei principi della contabilità pubblica. Quantomeno, avrebbe potuto fare un uso proficuo del bene, traendo benefici, per così dire di "immagine" rispetto a una efficiente amministrazione della cosa pubblica, mediante la tempestiva realizzazione di un parco pubblico destinato alla comunità cittadina».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal Comune e l'ha accolta. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Assegno di mantenimento ai figli, SC: “Deve essere...
Violenza domestica in Albania, Cassazione: “Non è ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito