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Acquisti coniugi in comunione, litisconsorzio necessario

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8468/16, depositata in data 28 aprile.
La Suprema Corte nel caso de quo, relativo ad una disputa tra proprietari di fondi limitrofi precisa che in casi come quello di specie va data continuità all´orientamento già espresso dalla medesima Corte secondo cui la domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessari, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né detto regime, né l´esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l´anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall´individuazione dell´autore materiale dei lamentati abusi edilizi. L´eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione.
Quindi in tal caso il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell´atto deve ritenersi litisconsorte necessario, mentre sarebbe rimasto escluso da tale litisconsorzio se si fosse trattato di vicenda processuali relativa validità o efficacia del negozio traslativo.
Infatti, l´eventuale accoglimento della domanda di demolizione di opere illegittimamente costruite sul fondo inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell´immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall´autore dell´opera illegittimamente realizzata .
Con queste argomentazioni la Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato ad altro giudice territoriale.
Sentenza allegata
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