Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassazione sui criteri liquidazione danno patrimoniale da lesione capacità lavorativa

Su questo delicatissimo tema si è intrattenuta la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 5880 del 24 marzo 2016.
La Suprema Corte ha affrontato il caso di uno studente che aveva riportato gravi lesioni personali dopo essere stato investito da un autoveicolo.
I Giudici hanno precisato che in casi come quello de quo, in cui sia derivato per lo studente un danno grave tale da generare una invalidità "non lieve", il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale, è tenuto a valutare la generica minore capacità lavorativa futura della persona, non potendo fare rientrare questa ulteriore categoria di danno all´interno del danno patrimoniale genericamente inteso.
In effetti, nei precedenti gradi di giudizio, allo studente in questione, all´epoca dei fatti minorenne, non era stato riconosciuto il risarcimento per il lamentato danno da perdita di capacità lavorativa futura.
Secondo la Corte di legittimità, al contrario, i Giudici del merito avrebbero "ab origine" dovuto riconoscere tale danno non patrimoniale data la elevata percentuale di invalidità permanente che rendeva di per se quasi certa la menomazione della capacità lavorativa specifica.
Si tratta, hanno chiosato a tal proposito i Giudici supremi, di una valutazione presuntiva che di per sé non necessita di alcuna prova specifica.
Il principio di diritto che la Corte territoriale, a dire dei Giudici di Piazza Cavour, avrebbe dovuto applicare e che avrebbe dovuto indurla a censurare la sentenza di primo grado riguardo alla collocazione del danno da perdita della capacita´ lavorativa per effetto delle lesioni subite nell´ambito del danno non patrimoniale, ancorchè esse fossero state determinative del 30% di invalidità permanente, ed a procedere alla valutazione dell´esistenza, a causa della lesione della capacita´ lavorativa generica, di un danno patrimoniale, si riassume nel seguente: "Nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacita´ lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all´interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata – e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievita´ della lesione – soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all´ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacita´ lavorativa pur generica rimanga oscura".
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata .
Documenti allegati
Dimensione: 4,41 MB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Commercialisti: sei mesi di tirocinio in alternati...
Ristrutturazione debiti ex art. 182 L.F., ricorrib...

Cerca nel sito