Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 8236 del 2016 con cui la Suprema Corte ha definito una controversia questione giudiziaria sorta con la contestazione ad un un lavoratore di avere eseguito, durante l´orario di lavoro, attività per conto proprio, fuori della propria postazione di lavoro, senza alcuna autorizzazione datoriale ed utilizzando attrezzature al cui utilizzo non era peraltro stato preventivamente addestrato.
La IV Sezione Lavoro ha precisato che in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all´illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell´inadempimento imputato al lavoratore In relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi in considerazione la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all´art. 1455 c.c., sicchè l´irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Tale gravità non è stata ravvisata nel caso de quo. Secondo i supremi giudici, la condotta del dipendente avrebbe potuto essere astrattamente qualificata alla stregua di una sorta di insubordinazione, che ad un concreto esame non si era neppure verificata, non essendo stata peraltro contestata alcuna condotta che potesse considerarsi come insubordinazione, per tale dovendosi intendere la condotta di chi rifiuti di ottemperare ad una direttiva o ad un ordine, giustificato e legittimo, di svolgere una diversa attività o un diverso compito.
I Giudici Supremi hanno sottolineato come nel caso in esame non si fosse proceduto ad un´analisi circostanziata dei fatti ma fosse stato valutato il tutto solo ed esclusivamente facendo riferimento al profilo soggettivo della condotta.
La Sentenza è stata dunque cassata.
In allegato Sentenza
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