Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 24 settembre 2015, n. 155, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 23 giugno 2016.
Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell´Ordine, ha affermato il CNF, è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l´impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l´iscritto contro cui si procede e il P.G. presso la Corte di Appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile.
Il CNF ha richiamato, in proposito, la propria consolidata giurisprudenza (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185).
Sentenza allegata
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