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Lesioni alla moglie: il reato è punibile anche se si accompagna la donna in ospedale

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Con la sentenza n. 660 dello scorso 10 gennaio, la V sezione penale della Corte di Cassazione, ha escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis c.p. per la condotta di un uomo che, dopo aver spinto la moglie provocandole una malattia guaribile in trenta giorni, l'aveva accompagnata in ospedale, specificando che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., non rileva la condotta "post delictum".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del delitto di lesioni personali in danno della moglie, per averle procurato, a seguito di una spinta, una "frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro", guaribile in trenta giorni.

Per tali fatti, il Tribunale di Macerata assolveva l'imputato, applicando la disciplina di cui all'art. 131 bis c.p., in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all'evento, allorquando l'imputato accompagnava la persona offesa al Pronto Soccorso. 

Il Procuratore generale presso la Corte di appello ricorreva in Cassazione per l'annullamento della sentenza di assoluzione, deducendo l'errore del giudice nel non aver svolto una valutazione complessiva della condotta, limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l'imputato avesse accompagnato la moglie al pronto soccorso, senza considerare che il danno complessivamente inflitto alla persona offesa non poteva considerarsi di certo non esiguo.

La Cassazione condivide la censura prospettata.

La Corte premette che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ne deriva che il giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica investe la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e la complessiva manifestazione dell'attività criminosa al fine di riscontrare se, l'incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua dal non meritare punizione. 

Da ultimo, la Corte ricorda che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., non rileva la condotta post delictum.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata, nel ritenere che ricorresse la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all'evento, ha completamente ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, così come l'entità del danno e del pericolo: aggressione, danno e pericolo risultavano, invero, significativi avuto riguardo alla natura della malattia, guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa.

Inoltre la decisione impugnata, nell'assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall'imputato dopo la consumazione del reato – allorquando accompagnava la moglie al pronto soccorso – ha violato il precetto dell'art. 131-bis c.p. che fa testuale riferimento solo ai profili di cui all'art. 133 c.p., comma 1, restando invece a tal file irrilevanti quelli di cui al comma 2.

Alla luce di tanto, la Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado. 

 

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